Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4

Nuova lettera b (tratti di linea all’estero): i tratti di linea situati all’estero sono cofinanziati dalla Confederazione se la linea serve prevalentemente il traffico svizzero, come nel caso in cui l’origine e il termine della linea si trovino in Svizzera (p. es. le linee BLT 10 Basilea – Rodersdorf via Leymen [F] o Bülach – Sciaffusa via territorio tedesco). Le linee puramente transfrontaliere, per contro, non servono il traffico «svizzero» ma quello «internazionale». Non si intende intervenire sulla prassi attuale, bensì precisare altresì che nei casi in cui la stazione di confine è situata all’estero, la Svizzera può ordinare l’offerta fino a tale stazione; il che corrisponde anche alla prassi vigente. Pertanto, la Svizzera ordina l’offerta della linea del Bernina fino alla stazione di Tirano inclusa, non esistendo possibilità di ordinazione congiunta con l’Italia, mentre non partecipa all’ordinazione delle linee che collegano località francesi a Basilea, offerte della rete suburbana finanziate dalle autorità di ordinazione francesi. Ciò semplifica notevolmente l’ordinazione, poiché si applicano solo le disposizioni del Paese interessato. Per le linee di autobus e di battelli, nella netta maggioranza dei casi le indennità vengono ripartite secondo il principio della territorialità (p. es. battelli di linea internazionali sul lago di Ginevra).

Ripercussioni: nessuna.

Lettera c (redditività minima): il testo viene ripreso con la precisazione che devono essere garantite sia una redditività minima sia un certo livello di domanda. Non si intende modificare l’attuale prassi secondo la quale per le offerte troppo cospicue rispetto alla domanda («offerte eccedenti») la Confederazione riduce la quota di cofinanziamento (cfr. anche art. 8).

Ripercussioni: nessuna.

Attuale lettera d (per tutto l’anno): viene soppressa e integrata nella lettera a.

Nuova lettera d (prescrizioni circa qualità, sicurezza, statuto degli occupati): ripresa senza modifiche.

Lettera e (trasporto diretto): ripresa senza modifiche.

Lettera f (presenza di concessione, autorizzazione, trattato internazionale): ripresa senza modifiche.

Attuale capoverso 2 vOITRV: si può rinunciare a riprendere la disposizione secondo la quale i Cantoni possono prevedere un numero minimo di abitanti residenti in una località superiore a quanto previsto dalla Confederazione (cento), poiché ormai tutti i Cantoni hanno allineato i parametri e un Cantone potrebbe attuare un tale aumento autonomamente.

Ripercussioni: nessuna.

Nuovo capoverso 2: ripreso senza modifiche di contenuto dall’articolo 6 capoverso 3 vOITRV (a parte l’aggiornamento del rimando, all’art. 36 OITRV piuttosto che all’art. 20 vOITRV).

Capoverso 3: ripreso senza modifiche dall’articolo 6 capoverso 4 vOITRV.

Sezione 3: Offerta nel traffico regionale viaggiatori

Art. 8 Portata dell’offerta ordinata

Disposizione attuale: articolo 7 vOITRV

Capoverso 1: ripreso senza modifiche.

12/39 BAV-D-0A8A3401/176