Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4
Art. 54 Presentazione della richiesta
Ripreso senza modifiche dall’articolo 39 vOITRV.
Art. 55 Convenzione in materia di conversione o di sospensione
Ripreso con adeguamenti linguistici dall’articolo 40 vOITRV.
Sezione 3: Contributi per innovazioni e per investimenti di imprese di trasporto a fune Art. 56 Innovazioni
Disposizione attuale: articolo 41 vOITRV
Le modifiche dell’articolo si basano per lo più sul messaggio concernente la modifica della LTV (riforma del TRV), mentre l’articolo 56 ora riguarda soltanto le innovazioni.
Capoverso 1: conformemente all’articolo 28 LTV, ora i contributi a fondo perso per la promozione dell’innovazione possono andare a beneficio del traffico regionale, locale e a lunga distanza nonché delle prestazioni senza funzione di collegamento.
Capoverso 2: le condizioni e il processo di assegnazione sono stabiliti in una nuova direttiva dell’UFT per il programma di promozione.
Ripercussioni: vi è ora la possibilità di sostenere finanziariamente non solo le innovazioni del settore TRV, ma anche dell’intero comparto dei TP. I mezzi finanziari dedicati a tale scopo, tuttavia, non cambiano.
Art. 57 Investimenti di imprese di trasporto a fune
Disposizione attuale: articolo 42 vOITRV
Capoverso 1: ripreso con adeguamenti linguistici; non viene ripresa la norma per cui i contributi possono essere concessi a condizione che gli investimenti non possano essere finanziati dai fondi d’ammortamento. I contributi della Confederazione attinti dal FIF ammontano, come sancito dall’articolo 38 capoverso 2 OCPF, al 50 per cento dell’investimento, indipendentemente da eventuali fondi propri delle IT. Devono essere finanziati investimenti non beneficiari di contributi del FIF.
Capoverso 2: le condizioni e il processo per il finanziamento degli investimenti in impianti a fune indennizzati saranno ora emanati sotto forma di direttiva dell’UFT («Guidance»).
Ripercussioni: nessuna.
Abrogazione degli articoli 43–46 vOITRV
A parte i contributi per investimenti in impianti a fune di cui all’articolo 57, la Confederazione non concede più contributi o mutui per investimenti nel settore del TRV. Di conseguenza, le disposizioni degli articoli 43–46 vOITRV non vengono riprese.
26/39 BAV-D-0A8A3401/176