Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4
Capoverso 2: la disposizione attualmente in vigore (art. 7 cpv. 2 vOITRV) non può essere applicata alla lettera e viene quindi adeguata alla prassi. Attualmente le linee vengono ordinate se su un tratto sono trasportate almeno 32 persone al giorno, considerando però soltanto il tratto più frequentato. Attenendosi rigorosamente al tenore del testo, tuttavia, si dovrebbe considerare il tratto meno frequentato, il che non ha senso per due motivi. Anzitutto, uno studio dei tratti più e meno frequentati complicherebbe enormemente il processo, poiché moltiplicherebbe il numero di prescrizioni da adempiere circa la portata di ogni singola linea. In secondo luogo, i tratti meno frequentati si trovano in genere in prossimità dei capolinea, dove anche le linee caratterizzate da una domanda di per sé sufficiente possono palesare quantità bassissime di viaggiatori e quindi risultare inadempienti rispetto al requisito minimo di 32 persone (si pensi ai casi in cui l’anello terminale si trova oltre i confini dell’ultima località servita) – ciò produrrebbe una riduzione del cofinanziamento federale. Per questi motivi, ora l’OITRV considera la domanda sul tratto più frequentato di una linea.
Ripercussioni: l’adeguamento della disposizione non comporta un inasprimento della prassi.
Capoverso 3: ripreso con adeguamenti linguistici.
Capoverso 4 lettera a: conformemente al messaggio concernente la modifica della LTV (riforma del TRV), per determinare la portata dell’offerta ordinata (comprese eventuali «offerte eccedenti») si deve ora tenere conto, oltre che della domanda (per la quale si utilizza da tempo una tabella domanda-offerta), anche della situazione economica delle singole linee. Le disposizioni vengono pertanto integrate con la precisazione che si devono considerare un sufficiente sfruttamento delle capacità come pure un sufficiente livello di redditività. Se quanto chiesto dai Cantoni supera queste specifiche, si parla di offerta eccedente, e i Cantoni devono provvedere al finanziamento in autonomia. Scopo dell’ottimizzazione di questi criteri è ridurre il notevole onere di coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni interessati, in particolare per le linee d’agglomerato, nonché garantire il cofinanziamento della Confederazione per l’intera offerta di linee con un grado di copertura dei costi sufficientemente elevato. Nel caso dei collegamenti di base con un massimo di 18 coppie di corse, le offerte eccedenti rappresentano l’eccezione. Con questa revisione si garantirà la prosecuzione dell’esercizio delle linee esistenti nelle regioni periferiche o di montagna.
Lettera b: ripresa senza modifiche.
Ripercussioni: sulla base della precisazione introdotta alla lettera a, il numero di casi in cui la Confederazione non partecipa interamente all’ordinazione va complessivamente ridotto.
Capoverso 5: ripreso senza modifiche.
Capoverso 6: ripreso senza modifiche.
Capoverso 7: ripreso dall’articolo 7 capoverso 7 vOITRV con la precisazione che le «offerte eccedenti» devono essere ordinate e finanziate dai Cantoni come «miglioramenti dell’offerta» in virtù dell’articolo 28 capoverso 4 LTV. Ciò non cambia la prassi finora seguita.
Capoverso 8: come indicato per il capoverso 4, la prassi attuale deve essere rivista. Ora l’attuazione concreta andrà stabilita in una direttiva, presumibilmente nell’attuale direttiva UFT (Guidance) Ordinazione TRV.
Ripercussioni: nessuna.
Art. 9 Determinazione della domanda
Ripreso senza modifiche dall’articolo 8 vOITRV.
13/39 BAV-D-0A8A3401/176