Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4
Il capoverso 2 prevede che in determinati casi si possa derogare, come già avviene attualmente, al principio dell’indennità per i costi non coperti pianificati e concordare un’indennità diversa.
Lettera a (nuova): l’IT può ed è disposta ad assumersi una parte dei costi non coperti. Con questa nuova disposizione non viene introdotto l’obbligo per le IT di partecipare finanziariamente ai costi non coperti, e continua a non sussistere alcun diritto in tal senso per i committenti. Nella pratica, tuttavia, si riscontrano singoli casi per i quali si intende creare qui una base giuridica.
Lettera b (art. 7 cpv. 8 lett. a vOITRV): poiché i costi e in particolare i ricavi delle nuove linee sono difficili da stimare, c’è la possibilità di concordare un’indennità diversa. Nella pratica, tuttavia, questa disposizione si applica raramente, dato che i conti di previsione vanno presentati anche per le nuove linee. Le indennità si basano sui conti di previsione, eventuali scostamenti vanno a favore o a carico dell’IT.
Lettera c (art. 7 cpv. 8 lett. b vOITRV): a seconda della loro impostazione le convenzioni sugli obiettivi possono stabilire i costi e in alcuni casi anche le indennità (quindi anche i ricavi, oltre ai costi), facendone quindi degli obiettivi fissi. Solitamente i costi vengono aggiornati o fissati di anno in anno sulla base di indici per lo più esogeni. Spesso si ricorre all’indice nazionale dei prezzi al consumo o all’indice dei salari nominali per i costi salariali. Dato che i conti di previsione devono essere redatti come di consueto, in questi casi si verificano delle divergenze tra i costi non coperti come da conto di previsione e le indennità versate dai committenti. Questa differenza va a favore o a carico delle IT. Lo stesso vale per le convenzioni sugli obiettivi conseguenti a messa a concorso (secondo il diritto previgente: «convenzioni in materia di aggiudicazione») di cui all’articolo 24 OITRV. Poiché una tale procedura comporta un rischio maggiore per le IT e l’aggiornamento delle indennità in base agli indici è un’attività onerosa, in particolare in caso di adeguamenti all’offerta oggetto di ordinazione (ampliamenti degli orari), si presume che la maggior parte delle nuove convenzioni sugli obiettivi da stipulare non conterranno obiettivi di costi fissi e che i costi non coperti continueranno a essere indennizzati secondo il conto di previsione.
Lettera d (art. 7 cpv. 8 lett. c vOITRV): la possibilità, espressa con una formula aperta, di derogare al principio dei costi non coperti se per altri motivi i committenti e l’IT ne traggono vantaggio, viene oggi utilizzata solo in casi eccezionali; la disposizione viene perciò ripresa con la precisazione che si tratta di casi eccezionali.
Ripercussioni: nessuna, poiché le disposizioni riformulate corrispondono alla prassi attuale.
Art. 5 Coordinamento tra UFT e Cantoni
Disposizione attuale: articolo 12 capoverso 1 vOITRV
Capoverso 1: il contenuto dell’attuale capoverso 1 viene suddiviso tra i nuovi capoversi 1 e 2. Il capoverso 1 riceve soltanto degli adeguamenti di natura linguistica.
Capoverso 2: precisazione che il coordinamento tra i Cantoni e la Confederazione riguarda l’intero ciclo di gestione nel controllo e quindi sia la procedura di ordinazione che la vigilanza. Con l’analisi dei vari casi di sovvenzionamento è stato riconosciuto come carenza il fatto che su alcuni punti la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non era chiara. Per il futuro deve essere garantita armonizzazione, e i relativi lavori si svolgeranno nel quadro di un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dell’UFT e dei Cantoni.
Capoverso 3: ripreso dall’articolo 12 capoversi 2 e 3 vOITRV con l’adeguamento che la determinazione e l’esame della qualità delle prestazioni non sono gestite dai Cantoni.
Capoverso 4: ripreso dall’articolo 12 capoverso 4 vOITRV con l’aggiunta che è l’UFT a gestire il rilevamento della qualità (rispettivo sistema nel TRV secondo l’art. 10). In futuro gli indicatori finanziari e
10/39 BAV-D-0A8A3401/176