Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4
Art. 2 Separazione del settore dell’infrastruttura dagli altri settori: portata della separazione
Nel titolo viene precisato che non si tratta soltanto della delimitazione rispetto al settore dei trasporti, ma anche rispetto a tutti gli altri settori.
Capoverso 3: ripreso per analogia dall’articolo 7 capoverso 1 OCIC.
Capoverso 4: ripreso senza modifiche dall’articolo 7 capoverso 2 OCIC.
Capoverso 5: ripreso senza modifiche dall’articolo 7 capoverso 3 OCIC.
Capoverso 6: il principio definito nell’articolo 8 capoverso 2 OCIC viene ripreso. L’allegato all’OCIC viene abrogato e sostituito con una direttiva dell’UFT. La futura direttiva UFT rinvierà al regolamento RTE 29900, che è vincolante per il settore e costituisce la base per i rilievi specifici per imprese dei tassi di ammortamento applicati ai singoli tipi di impianto.
Ripercussioni: attualmente i gestori dell’infrastruttura sono tenuti ad applicare il regolamento RTE 29900 per effetto di convenzioni sulle prestazioni. Gli adeguamenti li vincoleranno anche in virtù dell’ordinanza e della futura direttiva UFT.
Art. 3 Separazione del settore dell’infrastruttura dagli altri settori: conto per settori
Nel titolo viene precisato che non si tratta soltanto della delimitazione rispetto al settore dei trasporti, ma anche rispetto a tutti gli altri settori.
Capoverso 3bis: ripreso senza modifiche dall’articolo 13 capoverso 4 OCIC.
Ripercussioni: nessuna.
Art. 5 Delimitazione tra i settori d’investimento mantenimento della qualità e ampliamento
Al capoverso 1 lettera d e al capoverso 2 lettera a viene precisato che nel trasporto di merci il criterio rilevante per distinguere tra mantenimento della qualità e ampliamento è rappresentato dalle tracce supplementari. Diversamente dal traffico viaggiatori, il traffico merci in genere non utilizza tutte le tracce che gli sono riservate. Vi è quindi una differenza tra treni-chilometri e tracce. Lasciando invariate le tracce, un numero maggiore di treni-chilometri risulta quindi gestibile anche con l’infrastruttura attuale. In termini di ampliamento, tuttavia, è opportuno considerare soltanto gli investimenti che l’infrastruttura attuale non potrebbe più assorbire. L’adeguamento riguarda perciò il termine «ampliamento».
Ripercussioni: nel traffico merci gli investimenti si considerano ampliamenti solo se comportano tracce supplementari, anche se ne risulta un aumento del numero di treni-chilometri.
Art. 22 Tratte per il collegamento capillare
Capoverso 1 lettere a e b: il rimando all’OITRV viene adeguato per riflettere la revisione totale e la nuova numerazione. Il testo viene riformulato e si aggiunge la precisazione che si intende il collegamento «alla rete ferroviaria». Non si tratta di una differenza rispetto al testo previgente, ma ora la formulazione è più chiara.
Ripercussioni: nessuna.
Art. 26 Convenzioni sulla collaborazione tra imprese di trasporto
Capoverso 2: il termine «costi finanziari» viene sostituito ispirandosi al principio di base dell’articolo 64 Lferr, e cioè con «costi integrali». I costi integrali non comprendono un interesse calcolato (cfr. definizione del termine nella direttiva riguardante i prezzi di trasferimento per prestazioni interne al gruppo). Per questo motivo viene soppressa la limitazione dell’interesse calcolato a cinque franchi per metro quadrato. In questo modo si assicura che anche in futuro non si possano conteggiare prezzi eccessivi per la locazione o l’affitto di superfici nell’ambito della cooperazione tra IT.
32/39 BAV-D-0A8A3401/176