Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4
1 Situazione iniziale
Il 4 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato all’attenzione del Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge federale sul trasporto di viaggiatori (riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti) (FF 2021 1485). La votazione finale in Parlamento si è tenuta il 16 dicembre 2022. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato l’8 aprile 2023. Tra gli scopi della riforma della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori (LTV) (riforma del TRV) vi sono anche la precisazione delle responsabilità e una maggiore efficienza delle procedure nel traffico regionale viaggiatori (TRV).
Per precisare le prescrizioni a livello di ordinanza, si prevedono una revisione totale dell’ordinanza dell’11 novembre 20092 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV), nonché adeguamenti dell’ordinanza del 14 ottobre 20153 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF) e dell’ordinanza del 4 novembre 20094 sul trasporto di viaggiatori (OTV), come pure l’abrogazione dell’ordinanza del DATEC del 18 gennaio 20115 sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC). A causa di nuovi rimandi o aggiornamenti vengono altresì adeguate altre ordinanze, ossia l’ordinanza del 25 novembre 19986 sugli emolumenti per i trasporti pubblici (OEm-TP), l’ordinanza del 25 maggio 20167 sul trasporto di merci (OTM) e l’ordinanza del 21 dicembre 20068 sugli impianti a fune (OIFT).
2 Punti essenziali del progetto
Di seguito vengono illustrate brevemente le applicazioni rilevanti a livello di ordinanza.
Rafforzare e precisare la vigilanza e il controllo
L’ordinanza dipartimentale OCIC viene abrogata e i contenuti rilevanti innalzati a livello di ordinanza del Consiglio federale. Le disposizioni sono riprese nell’OITRV, quelle specifiche in materia di infrastruttura nell’OCPF. All’Ufficio federale dei trasporti (UFT) viene attribuita la competenza di emanare direttive9 per precisare le disposizioni di legge nei settori sovvenzionati dei trasporti pubblici (TP), come ad esempio nel settore della presentazione dei conti con la definizione di una norma di riferimento vincolante (in linea di principio è previsto l’impiego della norma Swiss GAAP FER). Con l’analisi dei vari casi di sovvenzionamento è stato riconosciuto che su alcuni punti la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non era sufficientemente chiara. Per il futuro deve essere garantita armonizzazione. Viene allora precisato che il coordinamento tra i Cantoni e la Confederazione riguarda sia la procedura di ordinazione che la vigilanza sulle sovvenzioni. Così facendo si dà attuazione anche al mandato del Controllo federale delle finanze e della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati.
Aumentare la certezza di pianificazione e i vincoli mediante convenzioni pluriennali sugli obiet-
tivi
Le attuali convenzioni sugli obiettivi si concentrano principalmente sui costi e in parte anche sulla qualità. Le nuove tipologie di accordi introducono elementi supplementari. Le convenzioni sugli obiettivi, che assumono la forma di accordi di collaborazione, generano una comprensione condivisa in merito alla situazione attuale delle imprese di trasporto (IT) e alla direzione di sviluppo ambita per l’offerta, le IT e i committenti. Le convenzioni sugli obiettivi vengono stipulate per periodi di quattro–sei anni e sono strutturate per moduli, secondo quattro tipologie di base; esse possono pertanto prevedere gradi di vincolo e di dettaglio differenti a seconda delle esigenze dei committenti e delle IT. Sono previste eccezioni all’obbligo di stipulare una convenzione sugli obiettivi, in particolare per gli impianti a fune, per
1 RS 745.1
2 RS 745.16
3 RS 742.120
4 RS 745.11
5 RS 742.221
6 RS 742.102
7 RS 742.411
8 RS 743.011
9 Ufficio federale dei trasporti UFT Guidance: direttive per la concessione di sussidi (admin.ch) 3/39 BAV-D-0A8A3401/176