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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 23 pagine
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«− contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».
5Le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare unicamente per gli oli d’oliva nativi extra e per gli oli d’oliva nativi. I termini di cui all’allegato XII punto 3.3 del regolamento (CEE) N. 2568/913 possono essere utilizzati per la caratterizzazione unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all’allegato XII del regolamento (CEE) N. 2568/91.
6Per l’olio d’oliva l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma degli allegati III, IX e XX del regolamento (CE) N. 2568/91.
7Se è riportata nella caratterizzazione, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli d’oliva in altri prodotti alimentari, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione specifica deve essere seguita immediatamente dall’indicazione della percentuale di olio d’oliva rispetto al peso netto totale. L’indicazione della percentuale di olio d’oliva rispetto al peso netto totale può essere sostituita dalla percentuale di olio d’oliva rispetto al peso totale delle materie grasse. Fanno eccezione il tonno all’olio d’oliva e le sardine all’olio d’oliva.
Titolo prima dell’art. 6
Sezione 2a: nuovi oli commestibili
Art. 5a Olio di Krill
1L’olio di Krill è un estratto lipidico ottenuto dal krill antartico Euphausia superba tramite un’estrazione con acetone. L’estrazione avviene mediante lo schiacciamento del krill antartico congelato e un’estrazione con acetone. Le proteine e le sostanze del krill vengono rimossi dall’estratto lipidico tramite filtrazione. L’acetone e l’acqua residua sono rimossi tramite evaporazione.
2L’olio di Krill deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3.
3L’olio di Krill può essere immesso sul mercato esclusivamente per gli usi di cui all’allegato 3 e i livelli massimi indicati.
4La denominazione specifica è «estratto lipidico del crostaceo krill antartico Euphausia superba».
3 Vedi nota a pié di pagina dell’art. 3 cpv. 1bis.