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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 23 pagine
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b. l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva nativi extra o agli oli d’oliva nativi ottenuti a 27° C al massimo con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive.
Art. 3a Consegna ai consumatori di oli d’oliva autorizzati
Solo gli oli d’oliva di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a numeri 1 e 2, lettere c ed f possono essere consegnati ai consumatori.
Art. 4 cpv. 1bis2bis, 2ter
1bisCome denominazione specifica per gli oli d’oliva di cui all’articolo 2 capoverso 2 si devono utilizzare le denominazioni delle categorie ivi indicate.
2bisNelle miscele di cui al capoverso 2 la presenza dell’olio d’oliva può essere indicata nell’etichetta attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d’oliva è superiore al 50 per cento.
2terNel caso delle miscele di cui al capoverso 2, se si utilizza l’olio d’oliva di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a numeri 1 e 2 e lettera c, si può usare la denominazione «olio d’oliva». Nel caso di aggiunta di una miscela di olio di sansa d’oliva di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f, occorre utilizzare la denominazione «olio di sansa d’oliva».
Art. 5 cpv. 1, 4-7
1L’olio commestibile, eccetto l’olio d’oliva, può essere caratterizzato come «spremuto a freddo», «lavato a freddo», «nativo», «nativo extra», «allo stato naturale», «non raffinato», quando sono soddisfatti i requisiti corrispondenti di cui all’articolo 3 capoverso 3.
4L’olio d’oliva di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a numeri 1 e 2, lettere c ed f, oltre alla denominazione specifica, anche se non necessariamente in sua prossimità, deve riportare le seguenti indicazioni chiare e indelebili:
a. olio d’oliva nativo extra: «olio d’oliva di categoria superiore − ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
b. olio d’oliva nativo: «− ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
c. olio d’oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva nativi:
«− contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
d. olio di sansa di oliva: «− contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»; oppure