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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 23 pagine
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b. olio d’oliva raffinato: ottenuto dalla raffinazione di olio d’oliva nativo diverso dall’olio d’oliva lampante;
c. olio d’oliva: ottenuto dal taglio di olio d’oliva raffinato e olio d’oliva nativo diverso dall’olio d’oliva lampante;
d. olio di sansa d’oliva greggio: olio da sanse d’olive conforme alle caratteristiche dell’allegato 1a previste per questa categoria e ottenuto mediante trattamento con solventi o processi fisici o che, fatta eccezione per determinate caratteristiche di cui all’allegato 1a, corrisponde all’olio d’oliva lampante. Non è considerato olio di sansa d’oliva greggio l’olio ottenuto mediante processi di riesterificazione o qualsiasi miscela con oli di altra natura;
e. olio di sansa d’oliva raffinato: ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa d’oliva greggio;
f. olio di sansa d’oliva: ottenuto da un taglio di olio di sansa d’oliva raffinato e di oli di oliva nativi diversi dall’olio d’oliva lampante.
Art. 3 cpv. 1, 1bis, 3 e 3bis
1Per l’olio commestibile, fatta eccezione per l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva, il grado di acidità per 100 g di olio non deve superare 10 ml NaOH (1 mole/l).
1bisPer l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva valgono le caratteristiche previste dall’allegato 1a. Si applicano i metodi di campionamento e di analisi conformemente alle disposizioni degli allegati Ia e II fino a XX del regolamento (CEE) N. 2568/912.
3L’olio commestibile, fatta eccezione per l’olio d’oliva, è considerato «spremuto a freddo» (rispettivamente «lavato a freddo», «nativo», «nativo extra», «allo stato naturale» o «non raffinato»), se:
a. è stato ottenuto per pressione o centrifugazione da materie prime non preventivamente riscaldate,
b. la temperatura alla pressione non ha superato 50° C, e
c. non è stato sottoposto a raffinazione di ogni genere, ossia a nessuna neutralizzazione, nessun trattamento con assorbenti, con terra chiarificante o con vapore.
3bisPer l’olio d’oliva valgono le caratteristiche previste dall’allegato 1a e i requisiti seguenti:
a. l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva nativi extra o agli oli d’oliva nativi ottenuti a meno di 27° C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche.
2 Regolamento (CEE) N. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 61/2011, GU L 23 del 27.1.2011, pag. 1.