Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 37 pagine

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R421-2261

 LU e SZ, ma anche i Cantoni sostanzialmente favorevoli BE e UR, chiedono di aggiungere nell’articolo 34b capoverso 2 P-OETV che nel Cantone d’immatricolazione non deve esserci alcun rapporto di polizia pendente né alcun esame in corso.

4.1.3.3. Collaudo in officina ad opera di aziende riconosciute – Semplificazione ed estensione a tutti i tipi di veicoli della possibilità di delega da parte dei Cantoni

Favorevoli: 30 (tra cui 8 Cantoni, NE si è espresso sia favore sia contro)

(FR BL SH AR AG TI NE GE SAB SBV 2RAD AM ACVS AGVS SPIA CP FAKT KKPKS LOUS SVS SIK SVSP ASTAG SLV TCS VFAS SWISSCOFEL FER EUROBUS KPZG)

 L’AGVS concorda espressamente con gli adeguamenti e le agevolazioni per il collaudo in officina (possibilità per i Cantoni di delegare altri esami, ad es. di autocarri e trattori, in presenza di approvazione del tipo o scheda tecnica svizzere e abolizione del controllo di funzionamento), da attuare anche qualora non venga introdotta l’immatricolazione puramente amministrativa per i veicoli provvisti di CoC importati direttamente.

 18 Cantoni (ZH, LU, UR, OW, NW, GL, AI, SZ, ZG, SO, SH, SG, GR, AG, TG, VS, NE, JU) come pure l’asa sono favorevoli alla semplificazione delle procedure di collaudo in officina (corretta compilazione del rapporto di perizia senza controllo di funzionamento per i veicoli nuovi), seppur con diverse richieste di una formulazione chiara e univoca.

 AG fa notare che l’estensione del collaudo in officina ad altri tipi di veicoli come autocarri, veicoli di lavoro, ecc., obbligherebbe i titolari dell’autorizzazione ad acquisire conoscenze supplementari che potrebbero essere conseguite solo nel quadro di impegnativi corsi di perfezionamento integrativi.

Sostanzialmente il TI non è contrario: i casi in cui gli svantaggi risulterebbero predominanti (costi di formazione, errori) sono limitati e le autorità potrebbero tenerne conto in sede di delega.

 Il CP desidera che venga sancito chiaramente che il collaudo in officina può essere delegato solo ad esperti (ad es. menzionando un certificato di capacità).

 La SLV vuole che i requisiti per il collaudo in officina siano formulati in modo tale che questo servizio possa essere fornito solo da aziende qualificate, esaminando inoltre la possibilità di limitarlo agli importatori ufficiali.

Contrari: 33 (tra cui 19 Cantoni, NE si è espresso sia a favore sia contro)

(ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG SO BS AI SG GR TG VD VS NE JU ALP AUTOS CP DTC MOTOS UPI SVLT ASA VCS VSIG SES WWF GTLT PS)

 18 Cantoni (ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, AI, SZ, ZG, SO, BS, SG, TG, VD, VS, NE, JU) come pure l’asa respingono l’estensione dei collaudi in officina ad altri tipi di veicoli quali autocarri, veicoli di lavoro, trattori ecc., che non si prestano bene a questo tipo di esame per via della complessità delle prescrizioni vigenti in materia e delle spesso notevoli differenze che li contraddistinguono.

 L’upi ritiene importante disporre di know-how sufficiente e svolgere controlli presso le organizzazioni cui sono delegati i collaudi, soprattutto per il maggiore potenziale di danni cui sono esposti i nuovi tipi di veicoli (ad es. autocarri). A suo avviso la regolamentazione proposta tiene troppo poco conto di questa esigenza.

 BE ritiene che vada respinta anche l’estensione del collaudo in officina ai veicoli su cui sarebbe possibile effettuare un controllo di funzionamento. Le prescrizioni applicabili ai veicoli usati sarebbero infatti troppo complesse e farebbero crescere fortemente il tasso di errore da parte dei servizi d’immatricolazione, con conseguenti ripercussioni negative. Il regolare perfezionamento richiederebbe inoltre un impegno considerevole da parte delle persone autorizzate, motivo per cui un’estensione sarebbe opportuna solo per i ciclomotori (ad es. e-bike).

 AUTOS e VSIG scrivono che se l’immatricolazione in via puramente amministrativa sarà introdotta per i veicoli provvisti di CoC e adottata analogamente anche per i veicoli muniti di approvazione del tipo o scheda tecnica, il collaudo in officina diventerà in gran parte superfluo e l’articolo 32 P-OETV andrebbe adeguato di conseguenza.

 DTC è sostanzialmente d’accordo con la nuova versione: se tuttavia l’immatricolazione mediante CoC senza controllo di funzionamento è concessa a qualsiasi privato, dovrebbe essere concessa incondizionatamente anche a qualsiasi agente commerciale.