Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 37 pagine
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R421-2261
renderebbe necessaria un’autodichiarazione del richiedente; secondo alcuni Cantoni, resta poi da chiarire se non occorra adeguare ai dati UE anche l’attuale licenza di circolazione. 12 Cantoni affermano infine che l’immatricolazione in via puramente amministrativa è tutt’altro che una pratica sbrigabile a uno sportello.
La maggioranza dei Cantoni (17) si dichiara tuttavia disposta a riesaminare la proposta qualora la Confederazione metta a disposizione una banca dati elettronica da cui attingere i dati contenuti nei CoC.
13 Cantoni chiedono che, in caso di abolizione della scheda tecnica per via dell’immatricolazione amministrativa mediante CoC, la registrazione dei dati nel rapporto di perizia non debba essere effettuata dalle autorità cantonali d’immatricolazione e che il rapporto stesso sia preferibilmente redatto elettronicamente.
8 Cantoni chiedono di mantenere per il momento l’obbligo di rilascio di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica, mentre 12 trovano che un’eventuale immatricolazione amministrativa sia tutt’al più possibile unicamente per le automobili e i motoveicoli.
5.2. Estensione del collaudo in officina a tutti i tipi di veicoli
18 Cantoni respingono l’estensione a ulteriori tipi di veicoli della possibilità di delega dell’esame d’immatricolazione (cosiddetto collaudo in officina di veicoli nuovi provvisti di approvazione del tipo o scheda tecnica ad opera di aziende e officine autorizzate), ritenendo che mezzi come autocarri, veicoli di lavoro, trattori ecc. non si prestino a questo tipo di esame per via della complessità delle prescrizioni vigenti al riguardo e delle spesso notevoli differenze che li contraddistinguono.
5.3. Possibilità dei Cantoni di delegare a terzi gli esami successivi straordinari (di veicoli modificati)
18 Cantoni approvano l’estensione della possibilità di delegare gli esami successivi anche ai veicoli modificati (esami successivi straordinari), sebbene alcuni di loro intendano escludere la delega basata su rapporti di polizia (in primo luogo, perché solo il Cantone di stanza è in possesso del rapporto di polizia con le informazioni necessarie e, in secondo luogo, per garantire la protezione dei dati).
Solo una minoranza è del parere che questa possibilità di delega vada respinta, temendo difformità nell’esecuzione.
5.4. Riconoscimento reciproco degli esami successivi da parte dei Cantoni
23 Cantoni approvano l’articolo sul riconoscimento reciproco degli esami successivi, a condizione, come sottolineano alcuni di loro, che tutti i dati si dimostrino corretti o, come sollevato più volte, che non vi siano rapporti di polizia pendenti. 4 Cantoni auspicano invece l’introduzione di una riserva per esami già in corso.
5.5. Tachigrafo intelligente, durata di validità delle carte di controllo
14 Cantoni come pure 3 organizzazioni di autorità esecutive comunali e cantonali respingono la riduzione del periodo di validità delle carte di controllo tachigrafiche a causa dei costi supplementari e delle complicazioni che ne derivano. Per garantire che le carte siano perfettamente funzionanti e sempre dotate delle chiavi per il collegamento radio rinnovate con cadenza biennale, le autorità esecutive dovranno infatti prevedere l’acquisto di nuove carte ogni due anni.
6. Allegati
Allegato 1: Partecipanti alla consultazione
Allegato 2: Abbreviazioni - Glossario
Allegato 3: Questionario