Avamprogetto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine
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Art. 61 Rilascio anticipato del permesso di domicilio
(art. 34 cpv. 3 LStr)
Il permesso di domicilio può essere rilasciato anticipatamente, se il richiedente è già stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all’estero non ha avuto una durata superiore a sei anni.
Art. 62 Rilascio del permesso di domicilio in caso di integrazione riuscita
(art. 34 cpv. 4 LStr)
1 Il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero:
a. rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale;
b. ha imparato una lingua nazionale;
c. manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.
2 Le famiglie possono presentare una domanda soltanto insieme. Ogni membro della famiglia di età superiore a 12 anni deve adempire le condizioni di rilascio anticipato del permesso di domicilio.
Art. 63 Domanda di proroga della carta di soggiorno per il permesso di
domicilio
(art. 41 cpv. 3 LStr)
Lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare, per la proroga, la carta di soggiorno alle competenti autorità almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più presto tre mesi prima della scadenza della validità; in singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.
Sezione 4: Richiedenti l’asilo, stranieri ammessi provvisoriamente, persone bisognose di protezione e rifugiati esercitanti un’attività lucrativa
Art. 64 Cambiamento d’impiego
(art. 30 cpv. 1 lett. l LStr; art. 43 LAsi)
1 Il richiedente l’asilo (art. 52) può essere autorizzato a cambiare l’impiego, se:
a. la situazione dell’economia e del mercato del lavoro lo consente;
b. le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr sono rispettate;
c. le condizioni sul diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) sono adempite.
2 Lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione (art.
53) può essere autorizzato a cambiare l’impiego, se le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr) sono rispettate.
Art. 65 Rifugiati esercitanti un’attività lucrativa
Lo straniero cui la Svizzera ha accordato asilo o che è stato ammesso provvisoriamente come rifugiato è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa e a cambiare