Avamprogetto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

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a. del primo rilascio o della proroga di un permesso, se le condizioni d’ammissione non sono adempite o se sussiste un motivo di revoca secondo l’articolo 62 LStr;

b. del rilascio di un permesso di domicilio, se le condizioni secondo l’articolo 34 LStr non sono adempite;

c. della proroga di un permesso di dimora, se:

1. lo straniero in questione non ha il centro dei suoi interessi in Svizzera;

2. le condizioni d’ammissione non sono più adempite;

3. sussiste un motivo di revoca secondo l’articolo 62 LStr; o

4. lo straniero in questione non si attiene più allo scopo del soggiorno indicato nella procedura d’esame della sua domanda, senza che sia stata successivamente autorizzata una modifica di tale scopo.

3 L’UFM rilascia un permesso d’entrata (art. 5), se ha dato l’approvazione per il primo rilascio del permesso di dimora.

4 L’approvazione dell’UFM vale anche nel caso di un cambiamento di Cantone.

5 La carta di soggiorno può essere rilasciata soltanto dopo che sia pervenuta l’approvazione dell’UFM.

Capitolo 11: Protezione dei dati

Art. 87 Rilevamento di dati per stabilire l’identità

(art. 102 cpv. 2 LStr)

1 Allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:

a. impronte digitali;

b. fotografie;

c. profili del DNA secondo l’articolo 33 della legge federale dell’8 ottobre 200413 sugli esami genetici sull’essere umano.

2 La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati secondo gli articoli 4 lettere b, e ed f, 8 lettera e, 12, 13 capoverso 1 e 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 21 novembre 200114 sul trattamento dei dati segnaletici.

3 Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la sicurezza dei dati sono retti dalle pertinenti disposizioni dell’ordinanza del 12 aprile 200615 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, 16-19 dell’ordinanza SIMIC.

13 FF 2004 4851 (messa in vigore prevista per il 1° aprile 2007).

14 RS 361.3

15 RS 142.513