Avamprogetto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

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Art. 53 Stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di prote-

zione

(art. 30 cpv. 1 lett. l LStr)

1 Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa, se:

a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;

b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr.

2 Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) che partecipano a un programma d’occupazione secondo l’articolo 43 LAsi sottostanno alle condizioni stabilite nel programma d’occupazione.

Sezione 5: Cambiamento dello scopo del soggiorno

Art. 54

Se il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora è, in base a una disposizione d’ammissione, avvenuto per un determinato scopo di soggiorno, cambiando tale scopo diventa necessario un nuovo permesso.

Capitolo 4: Regolamentazione del soggiorno

Sezione 1: Permesso di soggiorno di breve durata

Art. 55 Cambiamento d’impiego

(art. 32 cpv. 3 LStr)

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata può essere autorizzato a cambiare l’impiego all’interno dello stesso settore e della stessa professione, se un’ulteriore attività presso l’attuale datore di lavoro non è possibile o non è esigibile.

Art. 56 Rinnovo

1 Il permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un’altra volta unicamente dopo un’interruzione del soggiorno di almeno un anno (art. 32 cpv. 4 LStr). In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe, per esempio ove trattasi di attività che ricorrono ogni anno. È fatto salvo il capoverso 2.

2 Fra due permessi di soggiorno di breve durata per un soggiorno non superiore a quattro mesi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 lettera a, lo straniero deve soggiornare all’estero per almeno due mesi.

3 Lo straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per un soggiorno di formazione o perfezionamento (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come tirocinante (art. 42). In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.