Avamprogetto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

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Art. 81 Divieto d’entrare in Svizzera

(art. 67 LStr)

Le autorità cantonali possono chiedere all’UFM di pronunciare un divieto d’entrare in Svizzera.

Capitolo 9: Assistenza amministrativa e comunicazione di dati

Art. 82 Obbligo di comunicare

(art. 97 cpv. 3 LStr)

1 Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle indagini penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione l’avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le sentenze di diritto civile e penale, sempreché riguardino uno straniero. Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera.

2 Le autorità di stato civile, quelle tutorie e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi nonché le misure tutorie, sempreché riguardino uno straniero.

3 In concomitanza con una comunicazione secondo il capoverso 2, le autorità coinvolte rendono noti alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione fatti che possono indicare un matrimonio abusivo allo scopo di eludere le prescrizioni d’ammissione secondo l’articolo 51 LStr. Tale obbligo di comunicare si applica anche alle rappresentanze svizzere all’estero.

4 Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia all’unione domestica registrata di coppie omosessuali.

5 Le autorità competenti per l’erogazione di prestazioni dell’aiuto sociale comunicano alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione il ritiro di tali prestazioni da parte di stranieri fuori del settore dell’asilo. Una tale comunicazione non ha luogo se lo straniero in questione è titolare del permesso di domicilio e se soggiorna in Svizzera da oltre 15 anni (art. 63 cpv. 2 LStr).

Capitolo 10: Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e procedura d’approvazione

Art. 83 Decisione preliminare

(art. 40 cpv. 2 LStr)

1 Prima del primo rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa, il Servizio competente secondo il diritto cantonale per l’ammissione sul mercato del lavoro decide se sono adempite le condizioni:

a. per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente o dipendente secondo gli articoli 18-25 LStr;

b. per la prestazione transfrontaliera di servizi da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all’estero secondo l’articolo 26 LStr;