Avamprogetto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine
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Art. 4 Decisione sulla nozione di attività lucrativa
1 Il Servizio che secondo il diritto cantonale è competente per l’ammissione sul mercato del lavoro decide se l’attività di uno straniero è lucrativa ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 LStr.
2 I casi dubbi vanno sottoposti, per decisione, all’Ufficio federale della migrazione (UFM).
Capitolo 2: Procedura di notificazione e procedura di permesso
Sezione 1: Disposizioni generali sulla procedura
Art. 5 Permesso d’entrata
1 Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora è accolta e se il richiedente si trova ancora all’estero, gli viene rilasciata l’assicurazione del permesso secondo l’articolo 5 capoverso 3 LStr.
2 Se lo straniero in questione sottostà all’obbligo del visto, la rappresentanza svizzera all’estero riceve l’autorizzazione a rilasciargli il visto.
Art. 6 Procedura di permesso
1 Le condizioni d’ammissione di cui all’articolo 17 capoverso 2 LStr sono manifestamente adempite in particolare quando i documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto internazionale pubblico al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, quando non sussistono motivi di revoca ai sensi dell’articolo 62 LStr e quando lo straniero in questione rispetta l’obbligo di collaborare ai sensi dell’articolo 90 LStr.
2 Presi a sé stanti, atti come l’avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, l’assegnamento dei figli a una scuola, l’acquisto di un immobile, l’affitto di un’abitazione, la stipulazione di un contratto di lavoro, la fondazione di un’azienda o la partecipazione a un’azienda non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso.
Art. 7 Permessi per l’esercizio di una professione
Il permesso della polizia del commercio o quello della polizia sanitaria o i permessi analoghi che autorizzano lo straniero a esercitare una professione presuppongono l’avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora nel quadro del diritto in materia degli stranieri. In mancanza di questi ultimi, l’autorità che ha rilasciato il permesso deve iscrivervi una corrispondente riserva.
Art. 8 Documenti di legittimazione esteri
(art. 13 cpv. 1 LStr)
1 Ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione:
a. i documenti di legittimazione rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera, sempreché dimostrino l’identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e sempreché il titolare possa con un tale documento rientrare in qualsiasi momento in tale Stato;