Avamprogetto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

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Capitolo 12: Competenze, comunicazioni e termini

Art. 88 Autorità competenti per l’esecuzione

1 Ogni Cantone designa un’autorità competente per l’esecuzione della LStr e delle relative ordinanze esecutive.

2 L’UFM è competente per tutti i compiti d’esecuzione della LStr e delle relative ordinanze esecutive che non sono stati assegnati a un’autorità cantonale o a un’altra autorità federale.

Art. 89 Istruzioni dell’UFM

L’UFM emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 90 Calcolo dei termini

Nel calcolo dei termini di notificazione è computato il giorno dell’arrivo in Svizzera.

Capitolo 13: Disposizioni finali

Art. 91 Coordinamento con gli Accordi di associazione alla normativa di

Schengen

Le modifiche della presente ordinanza necessarie per l’attuazione degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell’allegato 3.

Art. 92 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate:

1. l’ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 194916 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

2. l’ordinanza del 20 aprile 198317 concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri;

3. l’ordinanza del 20 gennaio 197118 concernente la notificazione degli stranieri partenti;

4. l’ordinanza del 19 gennaio 196519 concernente l’assicurazione d’un permesso di dimora per l’assunzione d’impiego;

5. l’ordinanza del 6 ottobre 198620 che limita l’effettivo degli stranieri.

16 RU 1949 233

17 RU 1983 535

18 RU 1971 69

19 RU 1965 62

20 RU 1986 1791