Avamprogetto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

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Art. 47 Attività lucrativa dopo uno studio in Svizzera

(art. 30 cpv. 1 lett. i LStr)

Lo straniero che ha concluso uno studio in Svizzera può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora, se:

a. la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico e serve in particolare alla ricerca di base o all’applicazione di nuove tecnologie;

b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr oppure, nel caso di un’attività lucrativa indipendente, sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività secondo l’articolo 19 lettera b LStr;

c. sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStr;

d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;

e. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStr.

Art. 48 Impiegati alla pari

(art. 30 cpv. 1 lett. j LStr)

1 L’impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata, se:

a. il suo collocamento avviene grazie a un’organizzazione autorizzata in virtù della legge federale del 6 ottobre 19898 sul collocamento e il personale a prestito (LC);

b. la sua età è compresa fra 18 e 25 anni;

c. frequenta un corso sulla lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno;

d. la sua attività dura al massimo 30 ore la settimana con un’intera giornata libera la settimana;

e. la sua attività comprende lavori domestici leggeri e la custodia di bambini;

f. alloggia presso la famiglia ospite e dispone di una camera propria.

2 I permessi per gli impiegati alla pari sono rilasciati per 12 mesi al massimo e non possono essere prorogati.

Art. 49 Riammissione di stranieri

(art. 30 cpv. 1 lett. k LStr)

1 Lo straniero che era già stato titolare di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora, se il suo precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e la sua partenza volontaria dalla Svizzera non risale a più di due anni.

2 L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente può essere autorizzato, se:

a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;

b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;

8 RS 823.11