Avamprogetto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
b. altri documenti di legittimazione che garantiscono al titolare di poter con un tale documento rientrare in qualsiasi momento nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento;
c. altri documenti di legittimazione che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento.
2 Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se:
a. risulta impossibile procurarsi un tale documento;
b. non si può esigere dallo straniero che si rivolga all’autorità competente del suo Paese di origine o di provenienza per il rilascio o il rinnovo di un documento di legittimazione (art. 89 e 90 lett. c LStr);
c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dall’UFM giusta l’articolo 4 dell’ordinanza del 27 ottobre 20043 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);
d. lo straniero non possiede un documento di legittimazione estero valido e ha ricevuto dall’UFM un titolo di viaggio per rifugiati secondo l’articolo 3 ODV.
3 Nell’ambito della procedura di notificazione e di permesso, le autorità competenti possono esigere la presentazione del documento di legittimazione originale. Possono ordinare il deposito dei documenti di legittimazione se vi sono indizi concreti che i documenti possano essere distrutti o resi inservibili.
4 Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare il documento di legittimazione estero alle autorità competenti per il controllo delle persone o, se non lo porta con sé, a presentarlo entro un termine adeguato.
Sezione 2: Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno senza attività lucrativa
Art. 9 Soggiorno senza notificazione
(art. 10 LStr)
1 Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso).
2 Le condizioni d’entrata di cui all’articolo 5 LStr devono essere soddisfatte durante l’intero soggiorno esente da permesso.
Art. 10 Soggiorno con notificazione
1 Lo straniero deve notificarsi entro otto giorni presso il Servizio designato dal Cantone, qualora sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d’entrata (art. 5).