Avamprogetto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine
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Art. 44 Attività accessoria di stranieri che rivestono particolari funzioni
internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStr)
Se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante, i seguenti stranieri, fintanto che esercitano la loro funzione, possono essere autorizzati a esercitare un’attività accessoria:
a. i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di sedi consolari, titolari di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
b. i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
c. le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 45 Attività lucrativa dei familiari di stranieri che rivestono particolari
funzioni internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStr)
1 Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 2), e i figli al di sotto dei 21 anni degli stranieri di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettere a e b, che sono stati ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare, sono autorizzati a esercitare un’attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante. Ricevono uno speciale documento di legittimazione per stranieri.
2 Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 3), e i figli al di sotto dei 21 anni degli stranieri secondo l’articolo 43 capoverso 1 lettera c, che sono stati ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare, possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante e se sono rispettate le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro di cui all’articolo 22 LStr.
Art. 46 Trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. h LStr)
Per semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora, se:
a. esiste un interesse dell’economia svizzera secondo l’articolo 18 lettera a LStr;
b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;
c. sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStr;
d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;
e. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStr.