Avamprogetto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 34Fedlex · Progetto

l’articolo 5 capoverso 1 del Codice frontiere Schengen30. La procedura di compensazione delle spese d’esecuzione risultanti è retta dall’articolo 7 della Direttiva 2001/40/CE e dalla Decisione 2004/191/CE31. . L’UFM è l’organo di contatto ai sensi di detta Decisione.

Art. 89a Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato dagli

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Un adeguato livello di protezione dello straniero in questione ai sensi dell’articolo 111d LStr è dato, se vi sono garanzie sufficienti grazie a pertinenti clausole nel trattato e se, per quanto riguarda la trasmissione dei dati e il loro trattamento, sono adempiti i punti seguenti:

a. i principi di proporzionalità e buona fede del trattamento dei dati nonché l’esattezza dei dati sono rispettati;

b. la finalità della comunicazione è chiaramente definita;

c. i dati sono trattati unicamente nella misura necessaria allo scopo per il quale sono stati comunicati;

d. le autorità abilitate al trattamento sono chiaramente designate;

e. l’ulteriore trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livello di protezione è vietata;

f. la conservazione e la distruzione dei dati sono chiaramente disciplinate;

g. lo straniero in questione ha il diritto alla rettificazione dei dati inesatti;

h. lo straniero in questione è informato sul trattamento di suoi dati personali e sulle condizioni quadro di tale trattamento;

i. lo straniero in questione ha il diritto di essere informato sui dati che lo riguardano;

j. la sicurezza dei dati è garantita;

k. lo straniero in questione ha il diritto di rivolgersi a un’autorità indipendente, se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.

30 GU L 105 del 13.04.2006, p. 1.

31 Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, p. 55).