Avamprogetto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

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c. per il cambiamento a un’attività lucrativa indipendente da parte di uno straniero titolare del permesso di dimora secondo l’articolo 38 capoverso 3 LStr.

2 Tale Servizio decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata, di un richiedente l’asilo o di uno straniero ammesso provvisoriamente, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare l’impiego.

3 La decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro può essere vincolata a condizioni e oneri, in particolare per quanto concerne il tipo e la durata di un’attività lucrativa temporanea in Svizzera.

4 D’intesa con l’UFM, in vece di decisioni nel singolo caso secondo i capoversi 1 lettera c e 2 può essere concessa un’approvazione forfetaria per determinate categorie di stranieri e domande.

Art. 84 Validità della decisione preliminare

La validità della decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro è di sei mesi. Può essere prorogata per motivi importanti.

Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione

(art. 99 LStr)

1 L’UFM è competente per l’approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio e della proroga dei permessi di dimora, se:

a. per il coordinamento della prassi nell’ambito dell’esecuzione della legge ritiene necessaria una procedura d’approvazione per determinate categorie di stranieri e domande;

b. lo richiede per un caso singolo;

c. è previsto il rilascio anticipato del permesso di domicilio secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 4 LStr.

2 Prima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata secondo l’articolo 32 LStr o di un permesso di dimora secondo l’articolo 33 LStr con autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa, la decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83) va sottoposta all’UFM per approvazione. Fanno eccezione le decisioni preliminari sui permessi per gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) e le ballerine di cabaret (art. 34).

3 L’autorità cantonale competente per il rilascio dei permessi può inoltre sottoporre all’UFM per approvazione una decisione cantonale sull’esame delle condizioni secondo il diritto federale.

Art. 86 Procedura d’approvazione

1 L’UFM può negare l’approvazione o vincolarla a condizioni.

2 Nega l’approvazione: