Avamprogetto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine
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b. può provare che ha un’assunzione in Svizzera per almeno quattro mesi consecutivi;
c. il suo collocamento avviene grazie a un’organizzazione autorizzata in virtù della legge federale del 6 ottobre 19897 sul collocamento e il personale a prestito (LC).
2 Indipendentemente dai contingenti di cui all’allegato 2, i Cantoni possono nel quadro del numero massimo secondo il capoverso 5 rilasciare un permesso di soggiorno di breve durata per otto mesi al massimo nell’arco di un anno civile a straniere che si producono come ballerine di cabaret. Il soggiorno in Svizzera senza attività lucrativa è computato in tale durata e può essere al massimo di un mese.
3 Fra due permessi di otto mesi al massimo, la ballerina di cabaret straniera deve soggiornare per almeno due mesi all’estero.
4 La domanda di sostituzione di una ballerina di cabaret straniera con un’altra ballerina straniera proveniente dall’estero è accolta soltanto se il datore di lavoro dimostra che la persona originariamente prevista ha rinunciato al posto prima del suo arrivo in Svizzera e presenta tale domanda prima della data prevista per l’inizio del lavoro.
5 Le competenti autorità cantonali stabiliscono conformemente alle istruzioni dell’UFM il numero massimo di ballerine di cabaret per azienda. Controllano inoltre le condizioni di salario e di lavoro.
6 L’UFM è competente per l’approvazione del numero massimo nelle aziende che assumono più di sei ballerine di cabaret.
Art. 35 Tempo di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri
umani
(art. 30 cpv. 1 lett. e LStr)
1 Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che nel caso di uno straniero senza soggiorno regolato si tratti di una vittima o di un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali degli stranieri accordano un tempo di riflessione. Durante il tempo di riflessione i provvedimenti d’esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali degli stranieri fissano la durata del tempo di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è di almeno 30 giorni.
2 Il tempo di riflessione finisce già prima del termine fissato, se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le competenti autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.
3 Il tempo di riflessione finisce inoltre, se lo straniero in questione:
a. dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità;
b. ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori;
c. in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani; o
d. viola gravemente la sicurezza e l’ordine pubblici.
7 RS 823.11