Avamprogetto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

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Art. 28 Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero ammesso

provvisoriamente

(art. 85 cpv. 7 LStr)

1 Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero ammesso provvisoriamente possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente, se:

a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;

b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr.

2 L’esercizio di un’attività lucrativa indipendente può essere autorizzato, se sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività secondo l’articolo 19 lettera b LStr.

Art. 29 Figli stranieri di cittadini svizzeri

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStr)

1 I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l’articolo 42 LStr possono ottenere un permesso di dimora, se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 31b capoverso 1, 58a capoversi 1 e 3 e 58c capoverso 2 della legge sulla cittadinanza (LCit)4.

2 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato, se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 31 capoverso 3 o 4.

Art. 30 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStr)

1 Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 23 LCit) può ottenere un permesso di dimora, se ha legami stretti con la Svizzera.

2 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato, se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 31 capoverso 3 o 4.

3 Le persone cui la cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell’articolo 41 LCit5 o revocata in virtù dell’articolo 48 LCit sottostanno alle condizioni generali d’ammissione della LStr.

Art. 31 Casi personali particolarmente gravi

(art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStr; art. 14 LAsi)

1 Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

a. l’integrazione del richiedente;

b. il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente;

c. la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;

d. la situazione finanziaria e la volontà di partecipare alla vita economica;

e. la durata della presenza in Svizzera;

4 RS 141.0

5 RS 141.0