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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

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3 L’UFM può decidere di prorogare i permessi dei tirocinanti, nell’ambito del soggiorno massimo di 18 mesi.

Art. 43 Ammissione di stranieri che rivestono particolari funzioni interna-

zionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStr)

1 Le condizioni d’ammissione della LStr non sono applicabili ai seguenti stranieri fintanto che esercitano la loro funzione:

a. i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di sedi consolari, titolari di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;

b. i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;

c. le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;

d. il personale a servizio di persone designate nelle lettere a-c, titolare di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

e. i funzionari di amministrazioni straniere o gli impiegati di imprese che, nel quadro dell’esercizio di un mandato pubblico, hanno il loro luogo di servizio o di lavoro in Svizzera;

f. i corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d’informazione, di radio e di televisione, con sede all’estero, se esercitano esclusivamente tale attività e sono accreditati presso il Dipartimento federale degli affari esteri o presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra;

g. le persone qualificate al servizio di organi ufficiali esteri, le quali in virtù degli accordi bilaterali svolgono determinati compiti in favore dei lavoratori stranieri;

h. i collaboratori dell’Associazione del Trasporto aereo internazionale (IATA), del Comitato internazionale olimpico (CIO), della Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA), dell’Agenzia mondiale antidoping, del Centro operante a Ginevra per la bonifica umanitaria nonché i collaboratori di altre organizzazioni cui il Consiglio federale ha concesso corrispondenti agevolazioni.

2 Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 25 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b sono ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

3 Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c sono ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.