Avamprogetto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

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Art. 57 Permessi successivi

1 I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l’altro:

a. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a);

b. il permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 1);

c. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b e 34);

d. il permesso di soggiorno di breve durata per tirocinanti (art. 42).

2 Fra un permesso e l’altro, lo straniero in questione deve soggiornare all’estero per almeno due mesi.

Sezione 2: Permesso di dimora

Art. 58 Validità del permesso di dimora

1 La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno; il permesso può essere prorogato di due anni. In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

2 I familiari stranieri di un cittadino svizzero possono ottenere un permesso di dimora valido per cinque anni, a condizione che non vi siano indizi d’elusione delle prescrizioni sull’ammissione.

3 Dopo la scadenza della validità del permesso di dimora, il documento di legittimazione estero (art. 8) deve essere valido per altri sei mesi. In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

Art. 59 Domanda di proroga del permesso di dimora

1 La domanda di proroga del permesso di dimora (art. 33 cpv. 3 LStr) va presentata almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga è possibile al più presto tre mesi prima della scadenza della validità. In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

2 Se la domanda di proroga è stata presentata, lo straniero in questione può soggiornare in Svizzera durante la procedura, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

Sezione 3: Permesso di domicilio

Art. 60 Rilascio del permesso di domicilio

(art. 34 cpv. 2 LStr)

Prima del rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare che non vi siano motivi di revoca ai sensi dell’articolo 62 LStr.