Avamprogetto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine
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Art. 39 Formazione con periodo di pratica obbligatoria
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStr)
Lo straniero che assolve una formazione a tempo pieno in Svizzera può essere autorizzato nell’ambito del periodo di pratica obbligatoria a esercitare un’attività lucrativa, se:
a. tale attività non supera la metà della durata complessiva della formazione;
b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;
c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;
d. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStr.
Art. 40 Attività lucrativa durante il perfezionamento presso un’università o
una scuola universitaria professionale
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStr)
1 Lo straniero che assolve un perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a esercitare un’attività lucrativa nel suo specifico campo scientifico, se:
a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;
b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;
c. sono adempite le condizioni personali secondo l’articolo 23 LStr.
2 L’attività lucrativa non deve pregiudicare il perfezionamento.
Art. 41 Scambi internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStr)
Per agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata o permessi di dimora, se:
a. esiste un interesse dell’economia svizzera secondo l’articolo 18 lettera a LStr;
b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;
c. sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStr;
d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;
e. sono adempite le condizioni personali secondo l’articolo 23 LStr;
f. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStr.
Art. 42 Tirocinanti
(art. 30 cpv. 1 lett. g e 100 cpv. 2 lett. e LStr)
1 La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui tirocinanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali.
2 L’UFM può, computandoli sul contingente definito negli accordi sui tirocinanti, decidere di far rilasciare permessi a tirocinanti per soggiorni di 18 mesi al massimo.