Avamprogetto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine
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Allegato 3
Coordinamento con gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Con l’entrata in vigore degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen la presente ordinanza assume il seguente tenore:
Ingresso
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr);
visto l’articolo 119 della legge federale del 26 giugno 199826 sull’asilo (LAsi); e in esecuzione degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (art. 1),
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza vale in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni contrarie.
2 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:
a. l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS; RS ...; RU ...; FF 2004 5747);
b. l’Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dell’Unione europea concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS ...; RU ...; FF 2004 5795);
c. l’Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...; RU ...; FF 2004 5791);
26 RS 142.31