Avamprogetto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

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penale vi è la possibilità del trasferimento dello straniero in questione nel suo Paese d’origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno.

Capitolo 5: Carta di soggiorno per stranieri

Art. 71 Rilascio della carta di soggiorno

1 Lo straniero assoggettato all’obbligo del permesso riceve una carta di soggiorno.

2 Se è rilasciato un permesso d’entrata per esercitare un’attività lucrativa non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi nell’ambito di un soggiorno soggetto a permesso obbligatorio, non è rilasciata la carta di soggiorno (art. 12 cpv. 1).

Art. 72 Presentazione della carta di soggiorno

Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare la carta di soggiorno alle autorità o, se non la porta con sé, a presentarla entro un termine adeguato.

Capitolo 6: Ricongiungimento familiare

Art. 73 Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari del

permesso di dimora

1 La domanda per il ricongiungimento familiare del coniuge straniero e dei figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi.

2 I termini di cui al capoverso 1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall’insorgere del legame familiare.

3 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento.

4 Le disposizioni dei capoversi 1-3 sono applicabili per analogia all’unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 74 Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoria-

mente

(art. 85 cpv. 7 LStr)

1 La domanda di includere nell’ammissione provvisoria familiari va presentata alla competente autorità cantonale degli stranieri.

2 L’autorità cantonale degli stranieri trasmette la domanda, con il suo parere, all’UFM. Nel parere è indicato se le condizioni legali per il ricongiungimento familiare sono date.

3 Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all’articolo 85 capoverso 7 sono adempite, la domanda d’inclusione nell’ammissione provvisoria