Avamprogetto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

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a. rinuncia all’attività lucrativa autorizzata in Svizzera;

b. lascia la Svizzera entro 90 giorni dall’inizio dell’attività lucrativa.

Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro

(art. 22 LStr)

1 Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate giusta le prescrizioni legali, i contratti collettivi e i contratti normali di lavoro nonché i salari e le condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo. Vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui salari.

2 Il datore di lavoro deve presentare all’autorità preposta al mercato del lavoro un contratto di lavoro o una conferma del mandato. Nel caso di prestazione transfrontaliera di servizi va presentata la conferma del distaccamento e il contratto relativo alla prestazione di servizi. Tali documenti devono contenere indicazioni sulla durata dell’attività lucrativa, sulle condizioni d’assunzione e sul salario.

Sezione 2: Formazione e perfezionamento

Art. 23 Condizioni personali

(art. 27 LStr)

1 La prova che il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari può in particolare essere prodotta mediante:

a. una dichiarazione di garanzia con una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera;

b. la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente valori patrimoniali del richiedente;

c. l’assicurazione di una borsa di studio o di un prestito per la formazione.

2 La partenza dalla Svizzera è in particolare ritenuta assicurata, se:

a. il richiedente firma una corrispondente dichiarazione d’impegno;

b. non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che il richiedente intende soggiornare in modo duraturo in Svizzera;

c. il programma di formazione è rispettato.

3 È autorizzato un solo corso di formazione o di perfezionamento che non può durare più di otto anni. Sono possibili deroghe unicamente in casi singoli motivati.

5 L’esercizio di un’attività lucrativa è retto dagli articoli 38-40.

Art. 24 Requisiti delle scuole

(art. 27 LStr)

1 Le scuole che formano o perfezionano stranieri devono garantire una formazione o un perfezionamento confacenti e il rispetto del programma d’insegnamento. Le competenti autorità possono autorizzare l’ammissione unicamente in scuole riconosciute.

2 Il programma d’insegnamento e la durata della formazione o del perfezionamento devono essere stabiliti.