Avamprogetto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine
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a. l’edilizia, l’ingegneria e i rami accessori dell’edilizia;
b. la ristorazione e i lavori di pulizia in aziende o economie domestiche;
c. i servizi di sorveglianza e di sicurezza;
d. il commercio ambulante secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante;
e. il settore a luci rosse.
Sezione 4: Disposizioni generali sulla notificazione dell’arrivo e della partenza
Art. 15 Notificazioni dopo un cambiamento del luogo di residenza
(art. 12 cpv. 3 e art. 15 LStr)
1 Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi entro otto giorni presso il Servizio competente nel nuovo luogo di residenza ed, entro lo stesso termine, notificare la sua partenza al Servizio competente nel precedente luogo di residenza.
2 Lo straniero che si trasferisce all’estero deve notificare entro otto giorni la sua partenza al Servizio competente nel precedente luogo di residenza.
Art. 16 Notificazioni nel caso di soggiorni settimanali
1 Il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un’attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro Comune o Cantone deve notificarsi entro otto giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile.
2 Terminato il soggiorno settimanale, il soggiornante settimanale deve notificare entro otto giorni la sua partenza al Servizio competente secondo il capoverso 1.
Art. 17 Servizio competente per le notificazioni
I Cantoni designano i Servizi competenti per il trattamento delle notificazioni dell’arrivo e della partenza.
Art. 18 Procedura di notificazione in caso di alloggio a pagamento
(art. 16 LStr)
1 Chi alloggia uno straniero a pagamento è tenuto a compilare il modulo di notificazione conformemente alle indicazioni del documento di legittimazione dello straniero e a farlo firmare da quest’ultimo. Questi deve presentare il documento di legittimazione. Il modulo di notificazione va consegnato all’autorità cantonale competente.
2 Nel caso di un gruppo, la notificazione può essere fatta sotto forma di lista firmata dalla guida responsabile del gruppo.