Avamprogetto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Art. 36 Soggiorno temporaneo delle vittime e dei testimoni della tratta di

esseri umani

(art. 30 cpv. 1 lett. e LStr)

1 Alla fine del tempo di riflessione (art. 35) l’autorità competente comunica alle autorità cantonali degli stranieri se e per quanto tempo un’ulteriore presenza è necessaria per le indagini di polizia o per il procedimento giudiziario.

2 L’autorità competente rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o del procedimento giudiziario.

3 Per i motivi di cui all’articolo 35 capoverso 3, il permesso può essere revocato o non prorogato.

4 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato, se:

a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;

b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;

c. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStr.

5 Se il tempo di riflessione finisce o se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell’ambito delle indagini di polizia o del procedimento giudiziario, lo straniero in questione deve lasciare la Svizzera. È fatto salvo il rilascio di un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi (art. 31) o la disposizione dell’ammissione provvisoria (art. 83 LStr).

Art. 37 Programmi di aiuto e di sviluppo

(art. 30 cpv. 1 lett. f LStr)

Per un soggiorno nell’ambito di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora, se:

a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;

b. sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStr;

c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;

d. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStr.

Art. 38 Formazione e perfezionamento con attività accessoria

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStr)

Lo straniero che assolve una formazione o un perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi a esercitare un’attività accessoria, se:

a. la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d’insegnamento e non prolunga gli studi;

b. l’orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche;

c. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;

d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr.