Avamprogetto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 34 pagine
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2 Lo straniero deve notificarsi al più tardi 14 giorni prima della scadenza del soggiorno esente da permesso (art. 9), se dopo l’entrata intende cambiare lo scopo del soggiorno.
Art. 11 Proroga del visto
Lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga alla competente autorità cantonale, al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto, se la partenza non può avvenire entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno.
Sezione 3: Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno con attività lucrativa
Art. 12 Attività lucrativa di breve durata
(art. 12 cpv. 3 e art. 14 LStr)
1 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa o per fornire una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera per un totale massimo di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a) non ha bisogno di un documento di legittimazione per stranieri e non deve nemmeno notificarsi. Fanno eccezione le ballerine di cabaret ai sensi dell’articolo 34.
2 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera per un totale di più di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi può, dopo la notificazione, iniziare la sua attività lucrativa, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.
3 Le ballerine di cabaret (art. 34) e gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera. Per soggiorni fino a un totale di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi non hanno bisogno di un documento di legittimazione per stranieri.
Art. 13 Termine di notificazione per il personale di servizio
Gli stranieri occupati come personale di servizio che accompagnano il loro datore di lavoro nell’ambito di un soggiorno esente da permesso sottostanno alle prescrizioni sulla notificazione e sul permesso secondo l’articolo 9.
Art. 14 Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni
1 Lo straniero che fornisce una prestazione transfrontaliera di servizi (art. 3) o che svolge temporaneamente un’attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all’estero ha bisogno di un permesso se la sua attività supera otto giorni per anno civile.
2 Se l’attività si protrae oltre la durata originariamente prevista, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Dopo la notificazione, l’attività lucrativa può continuare fino al rilascio del permesso, salvo decisione contraria dell’autorità competente.
3 Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un’attività lucrativa transfrontaliera nei seguenti settori: