Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

2.8 Supplemento rete

Ora il Fondo per il supplemento rete è gestito dal DATEC. L’UFE stabilisce le quote dei mezzi per i singoli utilizzi.

2.9 Rimborso del supplemento rete

Le regole relative al rimborso cambiano in diversi settori. A differenza del diritto previgente i consumatori finali che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali non hanno più diritto al rimborso (art. 39 cpv. 3 LEne). Il ftto che consumatore finale svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico viene stabilito in base al ricavo. Se più della metà del ricavo viene conseguito svolgendo un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali, il consumatore finale non ha diritto al rimborso del supplemento rete. Non soggiacciono a questa regola i consumatori finali che gestiscono grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale (art. 39 cpv. 3 seconda frase LEne). In questo caso il rapporto tra i costi dell’elettricità e il plusvalore lordo (intensità elettrica) non è determinante per stabilire il diritto al rimborso. Devono essere invece adempiute le restanti condizioni per il rimborso, quali la stipula di una convenzione sugli obiettivi e il raggiungimento dell’importo minimo del rimborso di 20 000 franchi all’anno. Se queste condizioni sono soddisfatte viene interamente rimborsato il supplemento rete pagato da questi consumatori finali per l’esercizio di grandi impianti di ricerca. Il consumo di elettricità del grande impianto di ricerca deve essere comprovato in modo chiaro, solitamente attraverso misurazioni. I grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale per i quali può essere richiesto il rimborso del supplemento rete sono designati e riportati nell’allegato 4 OEn.

Con l’entrata in vigore della nuova LEne decade l’obbligo di investire come minimo il 20 per cento della somma rimborsata in misure addizionali. Le relative disposizioni a livello di ordinanza vengono adattate di conseguenza.

Inoltre viene cancellata la regola per i casi di rigore. La LEne stabilisce che il Consiglio federale può prevedere, a determinate condizioni, il rimborso parziale del supplemento rete anche ai consumatori finali con un’intensità elettrica inferiore al 5 per cento (art. 42 LEne). La regola originaria per i casi di rigore prevedeva, a determinate condizioni, il rimborso parziale per i consumatori con un’intensità elettrica inferiore al 10 per cento, ma superiore all’8 per cento. Dal 2014 i consumatori finali ottengono un rimborso parziale già a partire da un’intensità elettrica del 5 per cento. I consumatori finali che possono far valere un caso di rigore antecedente al 2014 e quelli con un’intensità elettrica almeno del 5 per cento possono ora richiedere un rimborso parziale e non devono più provare l’esistenza di un caso di rigore. Pertanto la disposizione relativa ai casi di rigore viene cancellata.

2.10 Edifici

Con la revisione della LEne e dell’articolo 34 della legge sul CO2 viene potenziato il Programma Edifici. Le precedenti parti A «Involucro dell’edificio» e B «Programmi cantonali» del Programma Edifici vengono raggruppate e la totalità dei proventi della destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 per il Programma Edifici sono versati sotto forma di contributi globali ai programmi cantonali (art. 34 legge sul CO2). Di conseguenza vengono riveduti in particolare gli articoli 16a, 16b e 17 della precedente OEn nonché la sezione 1 del capitolo 9 dell’ordinanza sul CO2.

Le misure per le quali possono essere concessi i contributi globali vengono ampliate con altri ambiti di promozione secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2. In futuro i Cantoni – sostenuti attraverso i contributi globali della Confederazione – possono promuovere misure nei settori involucro dell’edificio, maggiore impiego delle energie rinnovabili e del calore residuo, sostituzione di riscaldamenti fissi a resistenza elettrica, misure di efficienza elettrica, formazione e formazione continua nonché misure di informazione e consulenza per architetti, progettisti, installatori e proprietari di edifici. Il nuovo articolo 57 OEn tiene conto di questo ampliamento. Le ricadute vengono escluse attraverso un inasprimento dei requisiti nel modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM 2015) e alcune