Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine
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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia
Sezione 3: Requisiti tecnici, procedura e obbligo di notifica
Art. 5 Requisiti tecnici e procedura
Il DATEC regolamenta come in precedenza i requisiti tecnici della garanzia di origine nonché le diverse procedure (ad es. registrazione dell’impianto, emissione della garanzia di origine ecc.) nell’ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE) che sostituisce la precedente ordinanza sulla garanzia di origine (OGO, RS 730.010.1). In questa ordinanza del Dipartimento vengono ora disciplinati i requisiti dell’etichettatura dell’elettricità; nella nuova OEn viene quindi eliminata la precedente appendice che trattava questa materia.
Per quanto concerne le regole del sistema delle garanzie di origine, il DATEC si basa in modo preponderante sulla regolamentazione dell’UE e in particolare sulle pubblicazioni e sulle decisioni dell’Association of Issuing Bodies (AIB). Questa organizzazione, in cui sono rappresentati praticamente tutti i Paesi europei, si occupa a livello internazionale dello sviluppo e dell’accompagnamento di un sistema unitario di garanzie di origine. Nell’AIB la Svizzera era rappresentata da Swissgrid; d’ora in poi sarà rappresentata dall’organo d’esecuzione (art. 64 LEne).
Art. 6 Obbligo di notifica
Il pagamento del premio per l’immissione dell’elettricità secondo l’articolo 19 segg. LEne avviene sulla base dei dati presenti nel sistema delle garanzie di origine. Affinché i dati di produzione e relativi all’impianto siano disponibili anche per gli impianti non assoggettati all’obbligo di garanzia di origine e di misurazione del profilo di carico, il gestore di rete deve notificare questi dati all’organo d’esecuzione.
Capitolo 3: Pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili
Sezione 1: Sportello unico
Art. 7
Secondo il capoverso 1 l’UFE è l’unità amministrativa competente per il coordinamento amministrativo dei pareri e delle autorizzazioni a livello federale riguardanti gli impianti eolici. Per le restanti tecnologie attualmente non vi è necessità di un coordinamento a livello federale. Le procedure dell’esame preliminare e dell’esame dei contenuti dei piani direttori cantonali nel settore delle energie rinnovabili sono condotte come in precedenza dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) (cfr. art. 10 OPT [RS 700.1]) con il coinvolgimento dei servizi federali interessati.
Secondo il capoverso 2 i servizi federali competenti hanno tempo due mesi per presentare allo Sportello unico i propri pareri e le proprie autorizzazioni, sempre che in altri atti legislativi non siano previsti termini diversi (ad es. art. 66 cpv. 1bisdell’ordinanza del 23 novembre 1994 sull’infrastruttura aeronautica [RS 748.131.1]).
Sezione 2: Interesse nazionale
Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale
I criteri determinanti per l’attribuzione dell’interesse nazionale agli impianti idroelettrici2 sono diversi per gli impianti nuovi e per quelli esistenti. L’impatto sul paesaggio degli impianti idroelettrici esistenti infatti è di gran lunga inferiore rispetto a quello degli impianti nuovi; pertanto l’attribuzione dell’interesse nazionale agli impianti idroelettrici esistenti è giustificato anche se piccoli.
A partire da una determinata grandezza un impianto è già di per sé di interesse nazionale. Partendo dall’aumento lordo della produzione idroelettrica auspicato dal Consiglio federale (escluse le centrali di
2 La definizione di impianto riprende le definizioni previste nell’ambito del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e dei contributi d’investimento secondo cui un impianto è considerato autonomo se dispone di tutti i dispositivi tecnici necessari per un funzionamento autonomo.