Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

Art. 18 Impiego di sistemi di accumulazione di elettricità nel consumo proprio

Secondo il capoverso 1 i sistemi di accumulazione possono essere utilizzati e allacciati alla rete se non provocano perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete. Analogamente alla disposizione di cui all’articolo 11 capoverso 3, i costi per l’eliminazione di eventuali perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete sono a carico dei consumatori finali o dei produttori che utilizzano il sistema di accumulazione. Come riferimento per l’utilizzo dei sistemi di accumulazione nel consumo proprio si può prendere l’esempio dei requisiti tecnici di raccordo per consumatori finali e impianti di produzione. Se ad esempio i consumatori finali e i produttori sono sempre allacciati in modalità monofase se la loro potenza massima possibile di prelievo e immissione è al di sotto di una determinata soglia di potenza, non è consentito esigere altro per l’accumulazione. Il rinvio all’articolo 11 capoverso 3 chiarisce che i costi connessi a un eventuale potenziamento della linea di raccordo sono a carico del consumatore finale o del raggruppamento. I costi che riguardano invece la rete sono computabili tra i costi di rete del gestore di rete.

Mentre i sistemi di accumulazione che possono solo prelevare elettricità dalla rete di distribuzione o solo cedere elettricità alla rete di distribuzione non devono disporre di alcun dispositivo di misurazione, i sistemi di accumulazione in grado di svolgere entrambe le funzioni devono essere dotati di un dispositivo di misurazione intelligente (cpv. 2). In tal modo ad es. l’elettricità originariamente prelevata dalla rete e nuovamente immessa in rete dal sistema di accumulazione può essere rilevata come tale e rimunerata di conseguenza. In mancanza di un dispositivo di misurazione l’elettricità originariamente prelevata dalla rete al momento della sua reimmissione non verrebbe riconosciuta come tale e potrebbe essere erroneamente rilevata e rimunerata come elettricità prodotta dall’impianto alimentato con energie rinnovabili. I costi di questo apparecchio di misurazione sono a carico del consumatore finale o del produttore, in quanto beneficiari di questa massima flessibilità. Poiché ai sensi della legislazione sull’approvvigionamento elettrico il raggruppamento equivale a un consumatore finale per il gestore di rete o il fornitore del servizio universale e questo non ha la possibilità di consultare i flussi interni di elettricità del raggruppamento, al gestore di rete vanno trasmessi i dati del sistema di accumulazione rilevanti ai fini contabili. L’impiego di sistemi di accumulazione comporta la necessità di un dispositivo di misurazione intelligente e di una corrispondente trasmissione dei dati anche per la registrazione e l’emissione delle garanzie di origine.

In linea di principio gli edifici presentano un allacciamento trifase alla rete di distribuzione; pertanto nel punto di misurazione fluiscono insieme tre fasi. L’utilizzo di un sistema di accumulazione risulta sensato soltanto se il sistema “conosce” sempre le modalità dei flussi di elettricità sulle altre due fasi o del flusso di elettricità tra l’edificio e la rete di distribuzione: se il consumo totale nell’edificio è inferiore alla produzione propria, il sistema deve accumulare l’elettricità proveniente dall’impianto di produzione; se il consumo invece è superiore alla produzione il sistema deve cedere elettricità. Affinché il sistema di accumulazione possa essere utilizzato in maniera adeguata, il punto di misurazione deve pertanto essere gestito secondo il capoverso 3 con la modalità basata sul saldo delle fasi. Questo obbligo spetta fondamentalmente al gestore di rete in qualità di responsabile della metrologia e dei processi informativi (art. 8 OAEl).

Art. 19 Rapporto con il gestore di rete

Secondo i capoversi 1 e 2, i proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi se desiderano fare ricorso alla possibilità del consumo proprio o se intendono rinunciarvi, oppure se intendono costituire insieme a locatari o affittuari un raggruppamento o se intendondo scioglierlo. Essi devono inoltre comunicare i nominativi dei locatari e degli affittuari che partecipano a tale raggruppamento.

Se qualcuno abbandona il raggruppamento in virtù dell’articolo 17 capoverso 4, i proprietari fondiari sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al gestore di rete. Quet’ultimo è tenuto ad accogliere entro tre mesi nel servizio universale tali consumatori finali (cpv. 3).