Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

Se non è già stato stabilito un termine di elaborazione, per il trattamento delle domande e delle richieste il Consiglio federale introduce un termine ordinatorio di 60 giorni. I termini ordinatori già esistenti restano invariati.

2.3 Obbligo di ritiro e di rimunerazione

L’articolo 15 della LEne riveduta disciplina l’obbligo di ritiro e di rimunerazione dei gestori di rete per l’elettricità e il biogas. L’ordinanza precisa le prescrizioni per le relative condizioni di raccordo. I gestori di rete e i produttori devono stabilire in un contratto le condizioni di raccordo e regolamentare in particolare i costi di raccordo, la potenza massima immessa e la rimunerazione. Inoltre è necessario stabilire se il produttore immette in rete tutta l’energia o se ne utilizza una parte per il consumo proprio sul posto.

Nelle disposizioni relative alla rimunerazione, conformemente alle disposizioni di legge viene fatta una distinzione a seconda del vettore energetico. Per l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili la rimunerazione deve corrispondere almeno al prezzo che il gestore di rete paga per l’acquisto di elettricità equivalente, sempre che la potenza dell’impianto sia al massimo di 3 MW oppure vengano immessi in rete al massimo 5000 MWh/anno (o entrambe le condizioni). Questo prezzo include i costi d’acquisto da un prefornitore come pure i costi di produzione nei propri impianti. Come riferimento si possono adottare le tariffe energetiche del servizio universale che devono orientarsi appunto ai contratti d’acquisto e ai prezzi di costo (art. 4 cpv. 1 OAEl). Tuttavia la tariffa del servizio universale e la rimunerazione minima non devono coincidere esattamente, poiché il servizio universale include anche i costi di commercializzazione ed eventualmente il plusvalore ecologico. Determinante ai fini del confronto è la tariffa dell’energia per il gruppo di clienti i cui profili di consumo sono pressappoco comparabili con il profilo d’immissione dell’elettricità rinnovabile. Se non vi è un gruppo di clienti di questo tipo bisogna fare riferimento ai costi d’acquisto – effettivi o ipotetici – per l’elettricità equivalente. Il termine «equivalente» si riferisce alla quantità di energia e al profilo della potenza nonché alla possibilità di pilotare e prevedere l’elettricità acquistata e immessa in rete. Nell’obbligo di rimunerazione non è compreso il plusvalore ecologico dell’elettricità che dev’essere rimunerato solo se viene ripresa anche la garanzia di origine. Tuttavia non si tratta di un obbligo.

Se il gestore di rete e il produttore non trovano un accordo diverso, per la rimunerazione dell’elettricità prodotta da impianti di cogenerazione forza-calore interamente o parzialmente alimentati a combustibili fossili (impianti di cogenerazione) si applica il prezzo di mercato orario, fissato per il giorno successivo alla borsa svizzera dell’elettricità. Per gli impianti a biogas, in assenza di un diverso accordo si applica la disposizione di legge secondo cui la rimunerazione si fonda sul prezzo che il gestore di rete dovrebbe pagare in caso di acquisto presso terzi.

2.4 Consumo proprio

Con l’iniziativa parlamentare 12.400 il legislatore nella LEne aveva già espressamente stabilito il principio secondo cui chi produce elettricità può anche utilizzarla per il consumo proprio. Ora dalla prassi è emersa l’esigenza che non solo il gestore dell’impianto, ma anche altre persone entro un determinato perimetro dall’impianto di produzione approfittino di questa produzione di elettricità. Ciò è già previsto dal diritto vigente e in parte già praticato attraverso il raggruppamento di diversi consumatori finali (raggruppamento ai fini del consumo proprio). Questo raggruppamento presenta un potenziale particolarmente elevato di utilizzo efficiente dell’energia prodotta decentralmente. Si possono utilizzare sistemi di pilotaggio e regolazione intelligenti, ad es. per adeguare attivamente il consumo in base all’offerta di energia o affidarne il pilotaggio a terzi. Attraverso i raggruppamenti ai fini del consumo proprio è possibile fare ricorso a svariate possibilità tecniche, tra cui ad es. soluzioni intelligenti per gli edifici o accumulatori decentrali. In particolare l’utilizzo di accumulatori decentrali accresce il consumo proprio e viene agevolato da misure di rilevamento semplificate nonché per un esercizio a servizio della rete. Per quanto riguarda i rapporti interni il raggruppamento ai fini del consumo proprio deve assumersi determinate responsabilità in merito al conteggio e alla misurazione dell’elettricità prodotta sul posto. In