Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

Capitolo 12: Organo d’esecuzione

Art. 74 Preventivo

I costi previsti di esecuzione devono essere preventivati sulla base dei valori esperienziali dell’anno precedente nonché delle quantità e delle cifre stabilite per ogni tipo di utilizzo. Per queste ultime è determinante il catalogo delle prestazioni i cui valori chiave sono stabiliti dall’UFE (cpv. 2). Per quanto concerne la rappresentazione del preventivo l’ordinanza prescrive un’articolazione minima (cpv. 3).

L’organo d’esecuzione è libero di optare per una rappresentazione dettagliata e di suddividere ulteriormente le voci del preventivo. Inoltre nell’ambito del catalogo delle prestazioni previsto l’UFE può prevedere ulteriori requisiti. Il termine per la presentazione del preventivo (cpv. 4) è stato stabilito in modo che l’UFE disponga del tempo necessario per il rilascio dell’approvazione e la definizione finale del preventivo e l’organo d’esecuzione di sufficienti valori esperienziali per valutare in modo adeguato i necessari mezzi di esecuzione.

Art. 75 Approvazione e mandato di prestazioni

La definizione finale del preventivo avviene di comune intesa. Se per mancanza di tempo o per divergenze contenutistiche l’organo d’esecuzione e l’UFE non trovano un accordo in tempo utile, l’UFE fa valere la propria competenza d’esecuzione e stabilisce unilateralmente mediante decisione il preventivo e l’ulteriore contenuto del mandato di prestazioni, soprattutto il catalogo delle prestazioni. Il capoverso 3 attua il principio della cosiddetta clausula rebus sic stantibus, secondo cui nel caso di modifica rilevante delle circostanze il contenuto del mandato deve essere modificato. Anche questo, per quanto possibile, deve avvenire di comune intesa; nell’avvalersi della propria competenza decisionale, assegnatagli in virtù della sua funzione di vigilanza, l’UFE deve agire con prudenza.

Art. 76 Conteggio dei costi di esecuzione

Il termine di presentazione del conteggio dei costi di esecuzione è stato stabilito in modo che la decisione dell’UFE circa l’approvazione del conteggio finale per l’anno precedente sia disponibile di regola prima della scadenza del termine per la presentazione del preventivo (art. 74 cpv. 1) per l’anno successivo. Anche per questa decisione l’UFE può avvalersi dei propri poteri in qualità di autorità di sorveglianza e apportare un’eventuale modifica, se necessaria sulla base delle disposizioni di legge e del mandato di prestazioni impartito all’organo d’esecuzione.

Art. 77 Presentazione dei conti

L’obbligo dell’organo d’esecuzione di presentazione dei conti offre alle cerchie interessate, in particolare all’UFE, una panoramica sulla situazione patrimoniale, finanziaria e dei ricavi dell’organo d’esecuzione. Come sinora nell’ambito dell’esecuzione da parte della società nazionale di rete, l’organo d’esecuzione è tenuto, oltre alla presentazione dei conti conformemente al CO (art. 927–960e), a redigere anche un conto secondo le «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti» (Swiss GAAP RPC) che in quanto norme contabili riconosciute (art. 1 lett. c dell’ordinanza sulle norme contabili riconosciute [ONCR; RS 221.432]) sono maggiormente assoggettate al principio del «true and fair view». Questo conto deve essere verificato dall’organo di revisione nell’ambito della revisione ordinaria (cfr. art. 64 cpv. 4 LEne). Ciò accresce la trasparenza della rappresentazione e offre all’UFE la possibilità di verificare in maniera più approfondita le indicazioni fornite dall’organo d’esecuzione.

Art. 78 Rendiconto

Nel quadro del proprio rendiconto finanziario l’UFE è tenuto a fornire informazioni in particolare sui versamenti effettuati nell’ambito del sistema di rimunerazione per l’immissione in rete e delle rimunerazioni uniche. Per questo motivo l’UFE è tenuto a ottenere dall’organo d’esecuzione le relative indicazioni. Essendo alcuni degli ulteriori versamenti effettuati entro la fine dell’anno civile degli importi frutto di stime e quindi non ancora definitivi, non necessitano della verifica dell’organo di revisione.