Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

Sezione 2: Contributi globali

Art. 57 Condizioni generali

Queste condizioni generali, il cui rispetto è alla base dell’ottenimento di contributi globali a misure nel settore dell’informazione e della consulenza, della formazione e formazione continua e dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo, derivano perlopiù dal diritto previgente. A differenza del diritto previgente (cfr. art. 16a cpv. 1 e cpv. 1bisnonché art. 17 cpv. 1) queste condizioni di base non vengono più disciplinate separatamente, ossia per ogni ambito di promozione, bensì in un unico articolo.

Il requisito dello stanziamento di un credito finanziario per il programma secondo il capoverso 2 lettera b significa che un Cantone ottiene contributi globali dalla Confederazione solo per le misure per le quali esso è disposto ad accordare contributi. Se ad esempio un Cantone stanzia un credito solo per un programma per l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne), i contributi globali ricevuti dalla Confederazione non possono essere utilizzati anche per un programma per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne). Lo stesso vale se un Cantone limita il credito finanziario nel settore dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo alle cosiddette misure indirette (ad es. informazione, comunicazione). In questo caso anche i contributi globali della Confederazione sono limitati a siffatte misure.

Nel capoverso 2 lettera c si esclude espressamente la possibilità di una promozione multipla mediante i mezzi federali. Ad esempio è vietato promuovere anche attraverso i contributi globali della Confederazione, poniamo il caso con un contributo di promozione per una misura per l’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo, un progetto che usufruisce già di una rimunerazione per l’immissione di elettricità.

Il nuovo diritto non prevede più la possibilità di accordare contributi globali anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni (cfr. art. 17 cpv. 3 vecchia OEn), possibilità che comunque, per ragioni tecniche di esecuzione, non si era mai verificata.

Art. 58 Contributi globali a programmi cantonali per l’informazione e la consulenza, nonché per la

formazione e la formazione continua

Il precedente articolo 16a capoverso 2 viene qui mantenuto, invariato nella sostanza.

Art. 59 Contributi globali a programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del

recupero del calore residuo

La disposizione al capoverso 1 vuole contribuire a limitare le ricadute; sinora è stata attuata nel quadro del modello armonizzato d’incentivazione armonizzato dei Cantoni.

Il capoverso 2 garantisce che i contributi globali siano destinati soprattutto a misure prese da privati (lett. a), come prescritto nell’articolo 52 capoverso 3 prima frase LEne. Inoltre la disposizione (lett. b) assicura che l’obiettivo della riduzione del consumo di energie fossili – uno dei pilastri della politica energetica e climatica della Confederazione – sia perseguito anche nei programmi di promozione cantonali. In questo modo si vieta ad es. la possibilità di ottenere contributi globali per impianti di cogenerazione alimentati con vettori energetici fossili, caldaie a olio a condensazione o pompe di calore a gas.

Il capoverso 3 è stato ripreso senza modifiche dal diritto previgente (art. 17 cpv. 1 vecchia OEn).

Art. 60 Certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza

Secondo l’articolo 52 capoverso 3 LEne il Consiglio federale può prevedere eccezioni al requisito di emissione di un certificato energetico degli edifici (CECE) con rapporto di consulenza.

Nei casi in cui non può essere emesso un CECE, il capoverso 2 di questa disposizione dell’ordinanza consente ai Cantoni di optare per certificati energetici degli edifici alternativi, a patto che questi si basino sulle norme tecniche riconosciute. Con ciò s’intendono in particolare le cosiddette norme SIA