Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

per queste nuove disposizioni sono contenuti nel rapporto del Consiglio federale Etichettatura dell’elettricità: obbligo generale di dichiarazione con garanzie di origine1 del 13 gennaio 2016.

L’obbligo di registrazione delle garanzie di origine ora vale non solo per gli impianti che immettono elettricità in rete, ma in linea di principio per tutti gli impianti allacciati alla rete, anche se utilizzano tutta l’elettricità prodotta per il consumo proprio sul posto. In tal modo nel sistema delle garanzie di origine vengono registrati tutti i grandi impianti per la produzione di elettricità in Svizzera. Per ragioni di proporzionalità rimangono valide le eccezioni per gli impianti con una potenza allacciata massima di 30 kVA o con un esercizio annuo massimo di 50 ore.

2.2 Pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili

2.2.1 Interesse nazionale

Ora l’impiego di energie rinnovabili e l’incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale (art. 12 LEne). In linea di principio le esigenze di produzione di energia sono equiparate ad altri interessi d’importanza nazionale, in particolare anche al livello di protezione attribuito agli oggetti compresi nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP). In questo modo nel caso specifico si può effettuare una ponderazione tra la necessità di conservare intatto nelle condizioni stabilite un oggetto da proteggere d’importanza nazionale e il suo utilizzo per la produzione di elettricità. Inoltre l’interesse nazionale influenzerà anche la ponderazione degli interessi tra la produzione di elettricità rinnovabile e altri interessi federali (difesa nazionale, aviazione civile,

protezione delle acque ecc.). Secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEne è invece esplicitamente esclusa la possibilità di realizzare nuovi impianti in biotopi d’importanza nazionale nonché in determinate riserve d’uccelli acquatici e migratori.

Concretamente agli impianti nuovi ed esistenti a partire da una determinata grandezza e importanza viene attribuito lo status di interesse nazionale. In merito il Consiglio federale stabilisce dei limiti di grandezza e importanza, specifici per ogni tecnologia, per gli impianti idroelettrici (incl. stoccaggio per pompaggio) e gli impianti eolici, essendo gli impianti con il maggior impatto sulla natura e sul paesaggio.

Se un impianto è di interesse nazionale o meno, si stabilisce secondo l’articolo 12 LEne in base alla sua grandezza e importanza. La grandezza si riferisce al contributo alla produzione di elettricità in Svizzera. L’importanza dell’impianto deriva dal suo ruolo di spicco nel panorama energetico svizzero per motivi diversi dalla sua produzione lorda di energia. È il caso in particolare di un impianto in grado di produrre in maniera flessibile dal punto di vista temporale – ossia pilotabile – e di gravare sulla rete oppure di alleggerirla a seconda delle necessità. Pertanto nel caso di un impianto pilotabile l’interesse nazionale è dato anche con un valore soglia per la produzione di elettricità inferiore. Negli impianti eolici è inoltre rilevante il fatto che in Svizzera forniscono due terzi della loro produzione nei mesi invernali.

2.2.2 Coordinamento a livello federale (Sportello unico)

Per il coordinamento a livello federale di pareri e procedure di autorizzazione il Consiglio federale designa un’unità amministrativa (art. 14 cpv. 4 LEne), il cosiddetto «Sportello unico». Con la modifica dell’OEn questo compito di coordinamento per gli impianti eolici viene assegnato all’Ufficio federale dell’energia (UFE) (art. 6 OEn). Il compito dell’UFE consiste nell’accettazione delle domande e delle richieste, nel relativo controllo qualità, nel loro inoltro e tracciamento e nella rispedizione delle risposte e dei pareri elaborati dagli uffici competenti. Lo Sportello unico non è un’autorità direttiva ai sensi della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Pertanto tra i compiti dell’UFE non figurano né un parere consolidato della Confederazione né la presa di una decisione concentrata.

1 Rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato 13.4182 della Consigliera agli Stati Verena Diener Lenz del 12 dicembre 2013 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/42533.pdf)