Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine
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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia
di conseguenza i fattori rilevanti sono la quantità di energia, il profilo di potenza e la possibilità di pilotare e prevedere la produzione. L’origine dell’elettricità (rinnovabile / non rinnovabile) non è invece determinate (cpv. 1). Per verificare se l’ammontare della rimunerazione soddisfa questi criteri, è sufficiente controllare la tariffa dell’elettricità fatturata da un gestore di rete ai propri clienti, in quanto in particolare nel servizio universale le tariffe devono corrispondere ai costi di produzione (art. 4 cpv. 1 OAEl). In tal modo è possibile, ad esempio, verificare la correttezza della rimunerazione per un impianto fotovoltaico di una casa unifamiliare attraverso la tariffa dell’energia pagata dal consumatore finale di questa casa unifamiliare. Tuttavia la rimunerazione e la tariffa dell’energia non devono necessariamente coincidere, poiché la tariffa dell’energia può comprendere anche i costi di distribuzione, il plusvalore ecologico e le differenze di copertura. In caso di controversia il gestore di rete deve sottoporre i propri costi d’acquisto alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom).
A seguito delle nuove disposizioni della LEne, nel capoverso 2 è stabilito che la rimunerazione per l’elettricità prodotta da impianti di cogenerazione alimentati interamente o parzialmente con vettori energetici fossili il prezzo di mercato risulta dal prezzo sul mercato spot nel commercio day-ahead.
Art. 14 Potenza dell’impianto
Per l’obbligo di ritiro e di rimunerazione secondo l’articolo 15 LEne sono determinati la grandezza e la potenza dell’impianto. Queste vengono determinate per gli impianti fotovoltaici in base alla potenza di punta in corrente continua normalizzata, per gli impianti idroelettrici in base alla potenza lorda secondo l’articolo 51 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull’utilizzazione delle forze idriche (legge sulle forze idriche, LUFI [RS 721.80]) e per le restanti tecnologie in base alla potenza allacciata della rispettiva potenza nominale del generatore.
Sezione 2: Consumo proprio
Art. 15 Luogo di produzione
Oltre al fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione, sono considerati luogo di produzione anche i fondi circostanti – indipendentemente dal fatto che siano direttamente confinanti con esso o meno – se non viene utilizzata la rete di distribuzione del gestore di rete tra l’impianto di produzione e il consumatore (in regime di consumo proprio) (cfr. in merito anche il rapporto dell’8 gennaio 2013 della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale in merito all’iniziativa parlamentare 12.400, FF 2013 1467 1475 punto 4.1). Pertanto i consumatori finali sui terreni circostanti devono essere allacciati al medesimo punto di raccordo alla rete. Nella determinazione del luogo di produzione e del suo perimetro (e di conseguenza di chi può partecipare a un raggruppamento) vi sono svariati interessi, talora contrastanti. La contrapposizione emerge tra il diritto in materia di energia e il diritto in materia di approvvigionamento elettrico, gli interessi di chi si avvale del consumo proprio ed eventuali interessi contrapposti nell’ambito della costruzione delle linee. In taluni casi la situazione delle linee (necessità di utilizzo della rete di distribuzione) rende impossibile il consumo proprio. Tuttavia sarebbe inammissibile se il diritto al consumo proprio e al raggruppamento ai fini del consumo proprio venisse fondamentalmente impedito dalla costruzione di una linea del gestore di rete. La questione non ha una soluzione generalizzata, ma richiede soluzioni specifiche a seconda del caso. A queto riguardo, cfr. anche l’articolo 3a OAEl concernente il raccordo alla rete di raggruppamenti ai fini del consumo proprio.
Art. 16 Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio
Il capoverso 1 esclude il consumo proprio se in relazione alla produzione propria di elettricità il consumo è troppo esiguo e non giustifica quindi l’onere amministrativo e tecnico necessario al raggruppa-