Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

Capitolo 13: Disposizioni penali

Art. 79

Le lettere a–c stabiliscono le fattispecie punite nell’ambito del rimborso del supplemento rete e in relazione alla convenzione sugli obiettivi stipulata per il rimborso del supplemento rete (art. 70 cpv. 1 lett. d LEne).

Secondo la lettera a è punito chi, nell’ambito dell’esame della proposta di convenzione sugli obiettivi, fornisce all’UFE o a un terzo incaricato dell’audit indicazioni inesatte o incomplete, se queste sono rilevanti per la definizione degli obiettivi annuali di efficienza energetica nella convenzione sugli obiettivi. In questa fattispecie sono comprese soltanto le indicazioni fornite dal consumatore finale nell’ambito dell’audit. Non è pertanto punito chi fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell’ambito dell’elaborazione della proposta insieme a un terzo incaricato dall’UFE (art. 51 cpv. 1 lett. a).

L’UFE decide in merito al diritto al rimborso in base alla domanda di rimborso e al rapporto contenente le informazioni sull’attuazione della convenzione sugli obiettivi. Secondo la lettera b è punito chi,

nell’ambito del rendiconto sull’attuazione della convenzione sugli obiettivi, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, se queste sono rilevanti per la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi. Questa fattispecie comprende in particolare le indicazioni di cui all’articolo 40 capoverso 2, come pure ulteriori indicazioni richieste al consumatore finale dall’UFE in base all’articolo 40 capoverso 3. Inoltre secondo la lettera d è punito chi, nella domanda di rimborso del supplemento rete (art. 42) oppure nella domanda di versamento mensile (art. 47 cpv. 1), fornisce indicazioni inesatte o incomplete, se queste sono rilevanti per la valutazione della domanda. Ciò riguarda in particolare le indicazioni relative al plusvalore lordo, ai costi dell’elettricità nonché alla quantità di elettricità acquistata e al supplemento rete versato.

Capitolo 14: Disposizioni finali

Art. 80 Disposizione transitoria relativa all’etichettatura dell’elettricità

L’etichettatura dell’elettricità secondo l’articolo 4 viene eseguita per l’anno precedente. Le nuove disposizioni di questa ordinanza si applicano pertanto per la prima volta nell’anno di fornitura 2018, per cui l’etichettatura dell’elettricità deve essere eseguita nel 2019. L’etichettatura dell’elettricità da eseguire nel 2018 per l’anno di fornitura 2017 viene eseguita secondo il diritto previgente.

Art. 81 Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete

I consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali a partire dall’entrata in vigore della legge sull’energia non hanno diritto al rimborso del supplemento rete (art. 39 cpv. 3 prima frase LEne). Se questi consumatori finali hanno stipulato una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione secondo il diritto previgente, con l’entrata in vigore della LEne non sono più tenuti all’adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione sugli obiettivi. Se entro tale termine non hanno rispettato la convenzione sugli obiettivi in virtù del diritto previgente, essi devono restituire gli importi dei rimborsi ottenuti indebitamente.

Art. 82 e 83 Abrogazione di un altro atto normativo ed entrata in vigore

Essendo la presente una revisione totale dell’ordinanza, l’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia è abrogata. Essa è sostituta dalla nuova ordinanza sull’energia, dalla nuova ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità proveniente da energie rinnovabili e dalla nuova ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie. Queste tre ordinanze entrano in vigore congiuntamente alle disposizioni di legge il 1° gennaio 2018 .