Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Revisione totale dell’ordinanza sull’energia
Secondo il capoverso 4, inoltre, i gestori di rete devono intervenire per garantire l’approvvigionamento elettrico dei partecipanti al raggruppamento se l’approvvigionamento elettrico all’interno del raggruppamento stesso non funziona più. Siccome in questo caso la responsabilità dell’approvvigionamento è di regola del proprietario fondiario (art. 17 cpv. 2 LEne), quest’ultimo deve sostenere i costi che ne derivano per il gestore di rete.
Il gestore di rete non è a conoscenza della quantità di elettricità prodotta e consumata sul posto. Per questa ragione chi ricorre alla possibilità del consumo proprio deve comunicare al gestore di rete questi dati, affinché l’UFE possa disporre delle informazioni necessarie per il monitoraggio (art. 55 f
LEne).
Capitolo 5: Bandi di gara per misure di efficienza, contributi per la prospezione geotermica e garanzie per la geotermia nonché indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici
Sezione 1: Bandi di gara per misure di efficienza
Art. 20 Bandi di gara
Nel capoverso 1 occorre chiarire che nell’ambito dei bandi di gara possono essere promosse misure di efficienza nel settore elettrico (misure di efficienza elettrica).
Il capoverso 2 riprende in modo invariato il contenuto del precedente articolo 4 capoverso 2 tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.
Art. 21 Condizioni di partecipazione
Il capoverso 1 riprende in modo invariato il contenuto del precedente articolo 4biscapoverso 1 tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.
Nel capoverso 2 viene ora esplicitamente stabilito che un progetto o un programma può partecipare ai bandi di gara solamente una volta nel corso dell’anno in cui è bandita la gara.
Art. 22 Presa in considerazione e scelta
Il capoverso 1 prevede che per i contributi di promozione si considerino solo i progetti e i programmi che a) soddisfano le condizioni per la partecipazione alla procedura di gara e b) non potrebbero essere realizzati in assenza del contributo di promozione. Nella lettera b viene integrato il principio di addizionalità contenuto in precedenza nell’articolo 4 capoverso 4, ossia: i progetti o i programmi che verrebbero comunque realizzati anche senza il contributo di promozione non possono usufruire del sostegno.
Nel capoverso 2 si stabilisce che i progetti e i programmi con la migliore efficacia rispetto ai costi (ct./kWh) ottengono un contributo di promozione. Al fine di garantire il carattere competitivo dei bandi di gara, alle domande con il peggiore rapporto costi/benefici non viene accordato il contributo.
Art. 23 Versamento
L’articolo 23 riprende invariato nel contenuto il precedente articolo 4tertranne che per alcune lievi modifiche redazionali. La precisazione più importante riguarda l’integrazione nel capoverso 1 secondo cui il contributo può essere ridotto se i risparmi di elettricità previsti non vengono conseguiti. A tal fine e per eventuali rimborsi la base esplicita è costituita dal nuovo articolo 23.
Art. 24 Valutazione e pubblicazione
I capoversi 1 e 2 riprendono invariato nel contenuto il precedente articolo 4quatercapoversi 1 e 2 tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.