Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

Art. 46 Costi dell’elettricità, quantità di elettricità e supplemento rete

L’articolo 46 capoverso 1 stabilisce in maniera esplicita quanto già usuale nella prassi d’esecuzione, ossia che i costi dell’elettricità, la quantità di elettricità acquistata e il supplemento rete pagato devono essere determinati nell’anno contabile in questione sulla base dei giustificativi contabili.

Il capoverso 2 riprende il contenuto del precedente articolo 3oquatercapoverso 2, precisando che i costi dell’elettricità corrispondono ai costi fatturati al consumatore da un azienda di approvvigionamento elettrico o da un terzo per la fornitura di energia elettrica. In tal modo si chiarisce che i costi generati dalla produzione propria di elettricità non sono considerati costi dell’elettricità ai sensi di questa disposizione. Il consumo di elettricità deve essere misurato con dispositivi di misurazione tarati. Nella determinazione dei costi dell’elettricità ora è incluso anche il supplemento rete.

Art. 47 Esame della domanda

L’articolo 47 riprende in maniera invariata il contenuto del precedente articolo 3oquinquestranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Art. 48 Versamento annuale

L’articolo 48 riprende in maniera invariata il contenuto del precedente articolo 3osexiestranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Art. 49 Versamento mensile

L’articolo 49 riprende in maniera invariata il contenuto del precedente articolo 3oseptiescapoversi 1–5 tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Il capoverso 6 del precedente articolo 3oseptiesviene in parte cancellato e in parte trasferito nell’articolo 50 capoverso 1. È stata cancellata la parte in cui si stabilisce che i versamenti mensili sono computati nell’importo definitivo del rimborso e un’eventuale differenza viene versata al consumatore finale, in quanto questo principio è già contenuto nell’articolo 48 capoverso 1.

Art. 50 Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente

L’articolo 50 capoverso 1, corrispondente alla parte non cancellata del precedente articolo 3oseptiescapoverso 6, stabilisce che i consumatori finali a cui nell’anno contabile in questione in virtù dell’articolo 47 sono stati versati importi eccessivi rispetto all’effettivo diritto sono tenuti alla loro restituzione.

Il contenuto dei capoversi 2 e 3 riprende ampiamente invariato il precedente articolo 3ooctiestranne che per alcune lievi modifiche redazionali. Tuttavia i capoversi 1 e 2 stabiliscono che l’UFE dispone la restituzione dei rimborsi pagati in eccesso.

Art. 51 Coinvolgimento di terzi

L’articolo 51 riprende in maniera invariata il contenuto del precedente articolo 3o tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Capitolo 7: Impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia negli edifici e nelle imprese

Art. 52 Edifici

L’articolo 52 riprende, invariato nella sostanza, il contenuto del precedente articolo 11a capoversi 1 e

4. Il capoverso 1 contiene il principio secondo cui i Cantoni nell’emanare le disposizioni nel settore degli edifici (art. 45 cpv. 3 LEne) si orientano a criteri armonizzati tra i Cantoni stessi, ad esempio il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC). Il capoverso 2 precisa che sono considerati rinnovamenti considerevoli ai sensi dell’articolo 45 capoverso 3 lettera c LEne in particolare il risanamento totale del sistema di riscaldamento e dell’impianto di produzione dell’acqua calda (lett. a) e il