Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

legge (Art. 1 LEne) e il raggiungimento dei valori indicativi di cui agli articoli 2 e 3 LEne (incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili e riduzione del consumo di energia). In altre parole è determinante il grado di efficacia degli strumenti, che non è un valore

astratto, bensì va considerato tenendo conto delle domande concretamente pervenute o previste per il futuro («fabbisogno di mezzi»). Questa flessibilità porta a una determinata concorrenza tra i sistemi, garantendo in tal modo che i mezzi del Fondo per il supplemento rete siano impiegati nel modo più efficace possibile. Inoltre ogni tipo di utilizzo deve provvedere per i propri costi d’esecuzione concreti e contribuire proporzionalmente alla propria quota di mezzi ai costi del rimborso del supplemento rete secondo l’articolo 39 LEne.

Il capoverso 2 riguarda lo sfruttamento delle quote massime previste dalla LEne nell’impiego dei mezzi del supplemento rete per determinati tipi di utilizzi. Tali quote massime sono previste per i bandi di gara, i contributi per la prospezione geotermica e le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia, l’indennizzo per i risanamenti ecologici delle acque secondo la legislazione per la protezione delle acque e sulla pesca, i contributi d’investimento per i grandi impianti idroelettrici nuovi e rinnovati (rispettivamente 0,1 ct./kWh) nonché il premio di mercato per l’elettricità prodotta nei grandi impianti idroelettrici (0,2 ct./kWh). Per quanto riguarda gli indennizzi, i contributi di investimento per gli impianti idroelettrici di più di 10 MW e il premio di mercato, queste quote massime vanno sfruttate a condizione che vi sia un numero sufficiente di domande pervenute o attese. Pertanto nell’utilizzo dei mezzi questi strumenti vengono trattati in maniera preferenziale. Per i restanti utilizzi del supplemento rete si applica il capoverso 1 – con riserva della rispettiva quota massima.

Sezione 2: Restituzione

Art. 39 Aventi diritto

L’articolo 39 capoverso 1 sancisce che in base al ricavo dell’impresa si stabilisce se questa svolge prevalentemente un compito di diritto pubblico impartito in virtù di disposizioni legali o contrattuali.

In base all’articolo 39 capoverso 3 LEne i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali ottengono il rimborso del supplemento rete pagato in relazione all’esercizio di grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale, indipendentemente dall’intensità elettrica.

Nel capoverso 2 il Consiglio federale delega al DATEC la propria competenza di designare i grandi impianti di ricerca per i quali può essere richiesto il rimborso del supplemento. Il DATEC designa i grandi impianti di ricerca nell’allegato 4.

Art. 40 Periodo determinante

L’articolo 40 riprende in modo perlopiù invariato il contenuto del precedente articolo 3l.

Art. 41 Convenzione sugli obiettivi

L’articolo 41 capoverso 1 riprende invariato il contenuto del precedente articolo 3m capoverso 1 tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Nel capoverso 2 viene cancellata la frase «La convenzione sugli obiettivi è stipulata con la Confederazione.» poiché ciò viene già prescritto dall’articolo 40 lettera a LEne.

L’obiettivo annuale di efficienza energetica della convenzione sugli obiettivi segue un andamento lineare tra il valore di partenza iniziale e il valore auspicato al termine della durata della convenzione. Per evitare malintesi, questo principio già applicato nella pratica viene esplicitamente sancito nel capoverso 3.

Con l’entrata in vigore della LEne riveduta decade l’obbligo di investire il 20 per cento della somma rimborsata in misure addizionali per l’aumento dell’efficienza energetica. Viene di conseguenza cancellato il precedente articolo 3m capoverso 3 lettera b secondo cui, affinché la convenzione sugli obiettivi fosse rispettata, il consumatore finale doveva effettuare questo investimento. Per lo stesso