Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

particolare può risultare problematico il fatto che un raggruppamento ai fini del consumo proprio possa includere proprietari fondiari, gestori di impianti, locatari e affittuari. Per evitare malintesi, chiarire il rapporto con il gestore di rete e regolamentare i diritti relativi a servizio universale, accesso al mercato e formazione del prezzo, per i rapporti al proprio interno e verso l’esterno il raggruppamento necessita di condizioni quadro. Data la forza contrattuale solitamente minore all’interno di un raggruppamento ai fini del consumo proprio con i proprietari fondiari, i locatari e gli affittuari necessitano di una particolare tutela. In un raggruppamento di proprietari fondiari invece non sussiste un fabbisogno di protezione a livello legale. La LEne riveduta prevede per il raggruppamento ai fini del consumo proprio specifici diritti e doveri unitari, ma delega anche determinate competenze al Consiglio federale (art. 17 e 18 LEne).

2.5 Bandi di gara per misure di efficienza

Oltre al previsto aumento dei mezzi per i bandi di gara nel settore dell’efficienza elettrica («ProKilowatt») lo strumento di promozione viene potenziato anche attraverso l’introduzione di nuovi ambiti di promozione (art. 32 lett. b e c LEne). In determinati casi verranno sostenute anche misure di efficienza nel settore della produzione e della distribuzione di elettricità, sinora esplicitamente escluso (incl. la promozione della produzione di elettricità da calore residuo non altrimenti utilizzabile). Queste misure di efficienza riducono le perdite di conversione negli impianti elettrici (ad es. generatori, trasformatori o contatori). A tal fine non è necessaria una modifica dell’OEn. L’articolo 20 capoverso 2 OEn stabilisce tuttavia che le misure promosse devono mirare in particolare alla riduzione del consumo di elettricità dei consumatori finali.

Due nuove disposizioni sanciscono importanti fasi della procedura, già affermate nell’attuazione dei bandi di gara, ossia la presa in considerazione e la scelta dei progetti e programmi proposti (art. 22) e la possibilità per i responsabili di pubblicare i progetti e i programmi proposti nonché i rapporti, nel rispetto del segreto d’affari e di fabbricazione (art. 24 cpv. 4).

2.6 Contributi per la prospezione geotermica e garanzie per la geotermia

Nell’articolo 33 LEne viene introdotto un nuovo strumento di promozione: il contributo per la prospezione geotermica (per l’individuazione di serbatoi geotermici) che va a integrare lo strumento di promozione già esistente della garanzia per la geotermia. Il contributo per la prospezione riduce notevolmente, in una fase precoce, il rischio legato al mancato reperimento della risorsa geotermica, ottenendo in tal modo una maggiore disponibilità all’investimento. È possibile richiedere il contributo per la prospezione geotermica oppure la garanzia per la geotermia. Quest’ultima, nel caso di ottenimento del contributo per la prospezione, viene mantenuta soltanto per la «costruzione», ossia una fase in cui le probabilità di insuccesso sono minori (la costruzione viene eseguita solo se la prospezione ha dato esito positivo). L’UFE esegue questi strumenti di promozione. Le rispettive procedure sono articolate sulla base dell’esecuzione dello strumento di promozione esistente della garanzia per la geotermia. Le procedure sono regolamentate nel dettaglio nelle appendici 1 (contributi per la prospezione geotermica) e 2 (garanzie per la geotermia). Con questi strumenti di promozione vengono attuate le mozioni trasmesse dal Parlamento 11.3563 «Geotermia profonda. Prospezioni geologiche su scala nazionale» presentata dal Consigliere agli Stati Gutzwiller e 11.4027 «Piano d’azione per la geotermia» presentata dalla Consigliera nazionale Kathy Riklin.

2.7 Indennizzo per gli impianti idroelettrici

Ora la decisione circa l’indennizzo per gli impianti idroelettrici e i corrispondenti pagamenti finanziati con il Fondo per il supplemento rete (art. 35 cpv. 2 lett. h LEne) non compete più alla società nazionale di rete (Swissgrid SA), bensì all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (art. 62 cpv. 2 LEne). Ciò comporta modifiche nella procedura, mentre non vi sono modifiche materiali nella regolamentazione vigente.