Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine
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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia
1. Situazione iniziale
1.1 Strategia energetica 2050
Dopo la catastrofe nucleare di Fukushima, nel 2011, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso l’abbandono graduale dell’energia nucleare in Svizzera. Questa decisione, nonché altri profondi cambiamenti sopravvenuti nel quadro energetico nazionale e internazionale, rendono necessaria una trasformazione del sistema svizzero di approvvigionamento energetico. Al fine di adeguare in modo ottimale a questi sviluppi le condizioni quadro legali, il Consiglio federale ha deciso di seguire una procedura suddivisa in fasi. Il 4 settembre 2013 ha adottato all’attenzione del Parlamento il Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (Revisione del diritto in materia di energia) e l’iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell’energia nucleare
(Iniziativa per l’abbandono del nucleare)» (FF 2013 6489). Gli orientamenti della politica energetica sinora adottata dalla Confederazione – ad eccezione del settore dell’energia nucleare – vengono perseguiti con nuovi obiettivi: ridurre il consumo di energia ed elettricità, aumentare la quota di energie rinnovabili, assicurare l’accesso ai mercati internazionali dell’energia, potenziare e trasformare le reti elettriche, sviluppare la ricerca in campo energetico, promuovere la funzione di modello delle autorità pubbliche e intensificare la collaborazione internazionale.
1.2 Primo pacchetto di misure
Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha approvato il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (FF 2016 6921) con il quale si punta allo sfruttamento sistematico dei potenziali di miglioramento dell’efficienza energetica esistenti e di quelli offerti dall’energia idrica e dalle nuove energie rinnovabili (energia solare, eolica, geotermia, biomassa). Il primo pacchetto di misure include una revisione totale della legge del 26 giugno 1998 sull’energia (LEne; RS 730.0) nonché modifiche di altre leggi federali.
1.2.1 Legge del 30 settembre 2016 sull’energia
La revisione totale della legge sull’energia prevede una serie di misure finalizzate a potenziare la produzione di elettricità da energie rinnovabili e assicurare la produzione attuale. In particolare la LEne contiene le seguenti novità:
- Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art.19 segg. LEne): la produzione di elet-
tricità a partire dall’energia solare ed eolica nonché dalla geotermia e dalla biomassa è ancora in fase di sviluppo tecnologico. Tuttavia, poiché attualmente i costi di produzione sono ancora superiori al prezzo al quale l’energia elettrica può essere venduta, dal 2009 i gestori di questi impianti possono beneficiare di una rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC). Il finanziamento della RIC avviene attraverso il supplemento rete (art. 35 cpv. 2 lett. a LEne), pagato dai gestori di rete, ma traslato ai consumatori di elettricità (art. 35
cpv. 1 LEne). Con un aumento del supplemento vengono potenziate le risorse del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Poiché ora la maggior parte dei produttori deve vendere la propria elettricità direttamente sul mercato, la rimunerazione per l’immissione di elettricità è più vicina al mercato rispetto alla precedente RIC. In tal modo i produttori sono incentivati a vendere l’elettricità quando scarseggia, ottenendo un prezzo superiore. Inoltre il sistema di promozione è a tempo determinato: i contributi di promozione per i nuovi impianti possono essere concessi solo nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della nuova legge (art. 38 cpv. 1 lett. a LEne).
- Contributi d’investimento (art. 24 segg. LEne): sinora i gestori di impianti fotovoltaici di piccole di-
mensioni (di potenza inferiore a 30 kW) hanno potuto chiedere di beneficiare di un contributo una tantum sui costi d’investimento dell’impianto. Questa cosiddetta rimunerazione unica è pari al