Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine
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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia
posto a tempo pieno), Fondo per il supplemento rete (3 posti a tempo pieno), restituzione del supplemento rete per le imprese con elevati consumi di elettricità e convenzioni sugli obiettivi (2 posti a tempo pieno), e monitoraggio (2 posti a tempo pieno).
4. Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la società
Le ripercussioni del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 sono dovute essenzialmente alle modifiche decise dal Parlamento a livello di legge. Per quanto riguarda le misure richieste dal Consiglio federale, le ripercussioni previste sono descritte nel Messaggio del 4 settembre 2013 (FF 2013 6489). Le previste modifiche a livello di ordinanza non hanno ripercussioni rilevanti per l’economia, l’ambiente e la società. Vi sono alcuni singoli cambiamenti per determinati attori, ad esempio per il gestore di rete che nell’ambito del mandato di servizio universale deve far beneficiare proporzionalmente anche ai produttori indipendenti dei costi di produzione dei propri impianti elettrici.
5. Rapporto con il diritto europeo
Le modifiche previste non incidono sull’attuale rapporto con il diritto europeo.
6. Commento ai singoli articoli
Capitolo 2: Garanzia di origine e etichettatura dell’elettricità
Sezione 1: Garanzia di origine
Art. 2 Obbligo
La competenza per le garanzie di origine e l’etichettatura dell’elettricità è attribuita ora all’organo d’esecuzione secondo l’articolo 64 LEne.
Nel capoverso 1 è sancito il principio secondo cui in generale ogni impianto di produzione deve essere registrato presso l’organo d’esecuzione e l’elettricità prodotta attestata mediante garanzie di origine. Per ragioni di proporzionalità il capoverso 2 prevede tre deroghe agli obblighi di cui al capoverso 1.
Art. 3 Annullamento
Questo articolo stabilisce le fattispecie che comportano l’annullamento della garanzia di origine. Nello stoccaggio per pompaggio (capoverso 2) devono essere annullate solo le garanzie di origine per la quota di energia persa durante il pompaggio. Non devono essere annullate le garanzie di origine per la quota di energia stoccata temporaneamente sotto forma di acqua nel bacino a monte. Questa regola è coerente con il principio vigente secondo cui nello stoccaggio per pompaggio l’elettricità mantiene la propria origine primaria. Il proprietario della garanzia di origine deve eseguirne l’annullamento e secondo il capoverso 3 darne immediata notifica all’organo d’esecuzione.
Sezione 2: Etichettatura dell’elettricità
Art. 4
L’etichettatura dell’elettricità deve essere eseguita per ogni kWh fornito ai clienti finali. Come in precedenza, l’impresa soggetta a questo obbligo può scegliere tra l’etichettatura mediante il mix del fornitore oppure il mix del prodotto. L’impresa soggetta all’obbligo di etichettatura è tenuta come già in precedenza a pubblicare annualmente su www.stromkennzeichnung.ch il proprio mix del fornitore e la quantità totale di elettricità fornita l’anno precedente ai propri consumatori finali. L’impresa è libera di scegliere se pubblicare tali dati anche mediante altri canali.