Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti. Ad es. per determinare la categoria di efficienza energetica, anziché un certificato energetico (CECE) risultante da calcoli si può utilizzare la variante del certificato energetico risultante da misurazioni secondo il quaderno tecnico SIA 2031 «Certificato energetico per edifici». Questo quaderno tecnico si basa sulla norma SIA 380/1 «L’energia termica negli edifici» nonché sulle norme europee del settore, in particolare SN EN 15217 e SN EN 15603.

Le eccezioni al requisito di un CECE elencate nel capoverso 3 sono state stabilite riprendendo il modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni nonché il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC, stato 2014) per evitare ai Cantoni di dover apportare modifiche gravose ai relativi programmi di promozione. Per quanto concerne il valore soglia di 10 000 franchi stabilito alla lettera a, va ricordato che il committente non può aggirare questa disposizione suddividendo il progetto in diverse domande (cfr. art. 2 cpv. 2 del Codice civile svizzero [CC; RS 210]). Un simile frazionamento del progetto viene trattato come domanda unica.

Art. 61 Rendiconto

Il capoverso 1 raggruppa il contenuto normativo del precedente articolo 16b capoverso 2 prima frase e del precedente articolo 17 capoverso 4 prima frase.

Il capoverso 2 è stato ripreso in modo invariato dal diritto previgente (art. 16b cpv. 2 seconda frase vecchia OEn).

Nel capoverso 3 il contenuto sostanziale del precedente articolo 17 capoverso 4 viene integrato con le informazioni sui controlli a campione (lett. c) che i Cantoni devono effettuare in loco nel settore dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera c.

In base al capoverso 4 l’UFE stabilisce i requisiti circa il contenuto e la forma dei dati che i Cantoni devono trasmettere all’UFE in occasione del rendiconto annuale. Ciò mette in condizione l’UFE di dare una valutazione ottimale dell’efficacia delle misure.

Il capoverso 5 corrisponde al precedente articolo 17 capoverso 5.

Il capoverso 6 crea la necessaria base giuridica per l’elaborazione ai fini statistici e garantisce la possibilità di mettere i dati a disposizione della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia.

Art. 62 Controllo

Le disposizioni di questo articolo sono nuove e fanno seguito a una raccomandazione del Controllo federale delle finanze. È estremamente importante che i Cantoni garantiscano un impiego responsabile dei contributi globali loro concessi e il corretto utilizzo degli stessi mediante controlli (cpv. 1) e diano informazioni in merito alla Confederazione nel rendiconto annuale (cpv. 2). Nell’ambito dei loro programmi per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo i Cantoni devono effettuare controlli a campione in loco (cpv. 3). Anche l’UFE può controllare la conformità alla legge dell’utilizzo dei contributi globali mediante controlli a campione (cpv. 4), sia direttamente in loco che sulla scorta dei rendiconti, della contabilità finanziaria (Consuntivo) o della relativa revisione. Se si constata che i mezzi assegnati non sono stati utilizzati correttamente, le autorità cantonali sono tenute a richiedere la restituzione dei mezzi secondo l’articolo 28 seg. Se un Cantone non adempie questi obblighi e di conseguenza i contributi globali non sono utilizzati in modo corretto, la Confederazione richiede la restituzione del relativo importo oppure lo addebita al Cantone nell’ambito della concessione dei contributi globali degli anni successivi.

Sezione 3: Aiuti finanziari per progetti individuali

La promozione di progetti individuali nel settore della ricerca (cfr. art. 49 cpv. 1 LEne) non è oggetto di questa sezione dell’ordinanza, essendo regolamentata dalla legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI, RS 420.1) (art. 51 cpv. 3 LEne).