Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine
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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia
risanamento energetico di edifici collegati a reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio se in uno o più edifici l’involucro viene risanato in misura superiore al 75 per cento (lett. b).
Art. 53 Consumo di energia nelle imprese
Con l’obiettivo di accrescere l’efficienza energetica nelle imprese, sia la Confederazione sia i Cantoni stipulano convenzioni sugli obiettivi con le imprese. A livello di Confederazione esistono a tal fine le convenzioni volontarie sugli obiettivi e le convenzioni sugli obiettivi finalizzate al rimborso del supplemento rete o della tassa sul CO2. I Cantoni stipulano convenzioni sugli obiettivi con i grandi consumatori nel quadro dell’esecuzione delle proprie disposizioni secondo l’articolo 46 capoverso 3 LEne. Se nell’attuazione dell’articolo concernente i grandi consumatori i Cantoni utilizzano convenzioni sugli obiettivi della Confederazione, con le quali l’impresa si impegna o si è impegnata per l’aumento dell’efficienza energetica anche nei confronti della Confederazione, valgono esclusivamente le prescrizioni della Confederazione.
Inoltre in questo caso l’elaborazione, insieme all’impresa, della proposta di convenzione sugli obiettivi, la verifica di tale proposta e la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi sono di competenza esclusiva dell’UFE. In tal modo si garantiscono da un lato le medesime condizioni a livello nazionale per tutte le imprese con una corrispondente convenzione sugli obiettivi e dall’altro un interlocutore unico per le imprese, evitando così doppioni tra le imprese e nell’amministrazione.
Su domanda di un Cantone l’UFE può assumersi i compiti di cui al capoverso 2 anche se le convenzioni sugli obiettivi della Confederazione sono finalizzate esclusivamente all’esecuzione del modello cantonale per i Grandi consumatori.
L’UFE può affidare a terzi adatti a tal fine i compiti di cui al capoverso 2 (cfr. art. 67 cpv. 1
lett. d LEne).
Capitolo 8: Promozione
Sezione 1: Misure
Art. 54 Informazione e consulenza
La disposizione si orienta al precedente articolo 12 capoverso 1. L’articolo è ora suddiviso in due capoversi nei quali le attività che la Confederazione può sostenere nel settore dell’informazione e della consulenza, tenendo conto della prassi corrente e delle possibilità offerte dai nuovi media digitali,
sono descritte in maniera più aperta e dettagliata.
Art. 55 Formazione e formazione continua
Il precedente articolo 13 viene mantenuto invariato nella sostanza. I contributi della Confederazione secondo il capoverso 1 lettera a possono essere di natura sia finanziaria sia non finanziaria.
Art. 56 Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione
I requisiti per la promozione di impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione (cpv. 1 lett. a e b) si orientano alla precedente definizione legale di cui all’articolo 1 lettere l e m. Tali requisiti tuttavia sono stati definiti in modo più astratto, al fine di adeguarsi agli sviluppi del settore a livello scientifico e sociale. Ad esempio per quanto riguarda gli impianti e i progetti pilota non si parla più di impianti, veicoli e apparecchi, bensì di sistemi, metodi o concetti energetici. Inoltre nell’ambito di applicazione e nella finalità di questi impianti e progetti è stata integrata la determinazione di dati economici e sociali.
È stato altresì definito il concetto di progetto faro (cpv. 2): la relativa spiegazione si orienta alla prassi corrente e mira a garantire che questo status sia attribuito solamente a impianti e progetti con il necessario carattere di riferimento e modello.